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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03249/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo al fatto del 30/09/2014 e ha revocato la confisca per equivalente, mentre ha mantenuto la confisca diretta del profitto (somme disponibili presso CMF GROUP S.r.l.). I motivi principali erano: (i) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, sostenendo che la prescrizione impedisca l'applicazione della confisca diretta del profitto; (ii) inosservanza degli artt. 187 e 533 c.p.p. per presunta motivazione basata sulla mancanza di una versione alternativa dei fatti; (iii) difetto di motivazione circa l'omesso esame dei motivi di appello relativi all'effettività delle prestazioni fatturate a CMF GROUP S.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente: le somme sottoposte a confisca non erano di proprietà del ricorrente e questi, dunque, non aveva un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Pertanto il Collegio non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali (in particolare la questione sulla compatibilità tra prescrizione e confisca diretta). Per l'inammissibilità, ritenuta ascrivibile a colpa del ricorrente, è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    delitto contestato commesso il 30/09/2014

    norma che individua il reato tributario addebitato; la sentenza di Cassazione non ha deciso sul merito della contestazione sostanziale

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della confisca diretta del profitto; la Corte non si è pronunciata sul conflitto tra prescrizione e applicazione di questa norma per via dell'inammissibilità del ricorso

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    invocato dal ricorrente in ordine alla presunzione di innocenza e al giusto processo rispetto alla possibilità di applicare la confisca dopo la prescrizione; non esaminato nel merito

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo addizionale n. 1, art. 1

    art. 1, primo protocollo addizionale CEDU

    richiamato in relazione alla tutela della proprietà; la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale

  • codice di procedura penale, art. 187

    citato dal ricorrente come norma procedurale rilevante per la motivazione; la Cassazione ha valutato l'impugnazione assente per carenza d'interesse senza entrare nel merito

  • codice di procedura penale, art. 533

    richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    richiama il principio che per proporre impugnazione è necessario avere interesse; utilizzato dalla Corte per escludere la legittimazione all'impugnazione del ricorrente

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1

    art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    norma che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'impugnante non è legittimato o non ha interesse; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile

  • codice di procedura penale, art. 616

    richiamato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità e per l'onere delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    autorizza il giudice ad incrementare la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; invocata per fissare la somma di € 3.000,00

Massime di principio

  • Per proporre impugnazione penale è necessario non solo essere formalmente legittimati ma avere un interesse concreto e attuale: chi non è titolare di diritti sui beni oggetto di misura ablativa può avere scarso o nullo interesse a impugnare.
  • Se la contestazione riguarda la legittimità di una confisca su beni appartenenti a terzi o a società, il soggetto individuale imputato deve dimostrare un vantaggio pratico diretto dall'annullamento per avere accesso alla cognizione piena del giudice di legittimità.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile per carenza d'interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. conflitto tra prescrizione e confisca); quindi la mancata decisione sul merito non implica una valutazione favorevole al ricorrente.
  • L'impugnazione finalizzata alla sola correttezza teorica della decisione, senza prospettare un risultato pratico vantaggioso per l'impugnante, è inammissibile.
  • L'inammissibilità per colpa del ricorrente comporta conseguenze economiche: spese processuali e possibilità di maggiorazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi della normativa vigente.
  • Prassi consigliata: chi intende contestare una misura ablativa deve provare la propria titolarità sui beni o comunque l'esistenza di un interesse diretto e concreto; in presenza di beni intestati a società conviene che l'impugnazione sia promossa da chi ha la titolarità soggettiva o da soggetto interessato civilmente.

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