Cassazione Penale, Sentenza n. 03249/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 relativo al fatto del 30/09/2014 e ha revocato la confisca per equivalente, mentre ha mantenuto la confisca diretta del profitto (somme disponibili presso CMF GROUP S.r.l.). I motivi principali erano: (i) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, sostenendo che la prescrizione impedisca l'applicazione della confisca diretta del profitto; (ii) inosservanza degli artt. 187 e 533 c.p.p. per presunta motivazione basata sulla mancanza di una versione alternativa dei fatti; (iii) difetto di motivazione circa l'omesso esame dei motivi di appello relativi all'effettività delle prestazioni fatturate a CMF GROUP S.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente: le somme sottoposte a confisca non erano di proprietà del ricorrente e questi, dunque, non aveva un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Pertanto il Collegio non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali (in particolare la questione sulla compatibilità tra prescrizione e confisca diretta). Per l'inammissibilità, ritenuta ascrivibile a colpa del ricorrente, è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
delitto contestato commesso il 30/09/2014
norma che individua il reato tributario addebitato; la sentenza di Cassazione non ha deciso sul merito della contestazione sostanziale
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della confisca diretta del profitto; la Corte non si è pronunciata sul conflitto tra prescrizione e applicazione di questa norma per via dell'inammissibilità del ricorso
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
invocato dal ricorrente in ordine alla presunzione di innocenza e al giusto processo rispetto alla possibilità di applicare la confisca dopo la prescrizione; non esaminato nel merito
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo addizionale n. 1, art. 1
art. 1, primo protocollo addizionale CEDU
richiamato in relazione alla tutela della proprietà; la Corte non ha deciso sulla questione sostanziale
codice di procedura penale, art. 187
citato dal ricorrente come norma procedurale rilevante per la motivazione; la Cassazione ha valutato l'impugnazione assente per carenza d'interesse senza entrare nel merito
codice di procedura penale, art. 533
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti della motivazione; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
richiama il principio che per proporre impugnazione è necessario avere interesse; utilizzato dalla Corte per escludere la legittimazione all'impugnazione del ricorrente
codice di procedura penale, art. 591, comma 1
art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
norma che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'impugnante non è legittimato o non ha interesse; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile
codice di procedura penale, art. 616
richiamato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità e per l'onere delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
autorizza il giudice ad incrementare la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; invocata per fissare la somma di € 3.000,00
Massime di principio
- Per proporre impugnazione penale è necessario non solo essere formalmente legittimati ma avere un interesse concreto e attuale: chi non è titolare di diritti sui beni oggetto di misura ablativa può avere scarso o nullo interesse a impugnare.
- Se la contestazione riguarda la legittimità di una confisca su beni appartenenti a terzi o a società, il soggetto individuale imputato deve dimostrare un vantaggio pratico diretto dall'annullamento per avere accesso alla cognizione piena del giudice di legittimità.
- La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile per carenza d'interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. conflitto tra prescrizione e confisca); quindi la mancata decisione sul merito non implica una valutazione favorevole al ricorrente.
- L'impugnazione finalizzata alla sola correttezza teorica della decisione, senza prospettare un risultato pratico vantaggioso per l'impugnante, è inammissibile.
- L'inammissibilità per colpa del ricorrente comporta conseguenze economiche: spese processuali e possibilità di maggiorazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi della normativa vigente.
- Prassi consigliata: chi intende contestare una misura ablativa deve provare la propria titolarità sui beni o comunque l'esistenza di un interesse diretto e concreto; in presenza di beni intestati a società conviene che l'impugnazione sia promossa da chi ha la titolarità soggettiva o da soggetto interessato civilmente.
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