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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03256/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Lecce resa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione. Le questioni principali riguardano: a) la valutazione della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (per alcuni imputati); b) l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e presunte carenze motivazionali nella determinazione della pena e negli incrementi per continuazione; c) per Moscara, il travisamento della prova sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 (disponibilità di armi), l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, la quantificazione della pena (compresa la recidiva reiterata) e gli aumenti per continuazione; d) questioni procedurali relative a memorie difensive depositate tardivamente (posizione di Autunno).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che: a) la motivazione della Corte d'appello, seppur sintetica, fosse sufficiente e non manifestamente illogica o contraddittoria in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; b) il giudice di merito può far prevalere uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. per escludere le attenuanti generiche; c) la determinazione della pena base e gli incrementi per continuazione erano adeguatamente motivati e rispettosi del principio di proporzionalità e dei limiti dell'art. 81 c.p.; d) la memoria difensiva depositata oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. è tardiva e inammissibile (posizione di Autunno); e) per Moscara l'aggravante dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 309/1990 era stata definitivamente riconosciuta nel giudicato di merito e non riaperta nel rinvio, e la recidiva reiterata è stata motivata con riferimento alla pericolosità concreta dell'imputato. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha valutato in sede di merito la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso e ha ritenuto che, in alcune posizioni, non sussistesse l'appartenenza; l'assoluzione per associazione non obbliga il giudice a mitigare automaticamente le pene relative ad altri reati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata nella fase di rinvio per valutare l'eventuale aggravante nei reati connessi allo spaccio; la Corte ha trattato la questione secondo quanto disposto nel rinvio.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice può basare il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche anche su un unico elemento ritenuto prevalente tra quelli elencati dall'articolo; la motivazione, pur sintetica, è valida se non contraddittoria e dà conto degli elementi considerati preponderanti.

  • art. 81 cod. pen.

    Nel calcolo della pena complessiva per fatti in continuazione il giudice deve identificare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; la motivazione richiesta è proporzionata all'entità degli aumenti e deve consentire la verifica della proporzionalità.

  • art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'aggravante relativa alla disponibilità di armi, una volta definitivamente riconosciuta nei precedenti gradi o non rimessa in discussione dal provvedimento di rinvio, non poteva essere rivalutata sfavorevolmente nel giudizio di rinvio; inoltre, il riconoscimento dell'aggravante è stato ritenuto coerente con i fatti (uso di armi e gravità delle lesioni).

  • artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967

    Norme relative al porto d'armi: la Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena base, anche se superiore al minimo edittale, alla luce del contesto delinquenziale e della gravità della condotta.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    I termini per il deposito di memorie difensive sono perentori: memorie depositate oltre i termini (15 giorni prima e 5 giorni dopo l'udienza, secondo la nuova formulazione) sono tardive e non possono essere prese in considerazione; principio applicato anche nel rito di cassazione con trattazione orale.

Massime di principio

  • La Corte può escludere le attenuanti generiche anche sulla base di un solo elemento ritenuto preponderante tra quelli dell'art. 133 c.p.; la motivazione può essere sintetica ma non contraddittoria.
  • L'assoluzione dal reato associativo (art. 416-bis) non determina automaticamente la diminuzione delle pene per altri reati connessi; ogni reato va valutato nella sua autonomia e nel contesto di fatto illustrato dal giudice.
  • Nel calcolo della pena complessiva per fatti in continuazione il giudice deve motivare distintamente gli aumenti relativi a ciascun reato satellite, con grado motivazionale commisurato all'entità degli aumenti, rispettando la proporzionalità ex art. 81 c.p.
  • Le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini previsti dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e inammissibili; nei procedimenti di legittimità anche la trattazione orale non consente deroghe ai termini perentori del deposito.
  • Le aggravanti già definitivamente riconosciute e non oggetto di annullamento nel provvedimento che dispone il rinvio non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio.
  • Il riconoscimento della recidiva reiterata richiede una motivazione che evidenzi la maggiore pericolosità dell'imputato e non può essere basato su un mero automatismo dei precedenti: la Corte valorizza la concreta rilevanza dei precedenti rispetto ai fatti contestati.

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