Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03254/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Celesti Gaetano impugna la sentenza di condanna per il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), contestando la valutazione della prova testimoniale resa da Termini e chiedendo l'annullamento per violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. Le censure principali erano: vizio di logicità della motivazione per mancata considerazione di ipotesi alternative e omesso controllo delle dichiarazioni del teste; inutilizzabilità delle dichiarazioni del Termini per mancata notifica degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. in relazione a procedimenti connessi; mancata adeguata valutazione dell'attendibilità del teste e del suo possibile interesse inquinante; omissione di acquisizione di prove richieste (rinnovazione dell'istruttoria per dimostrare che l'offerta di denaro sarebbe venuta dal Termini e non dall'imputato, con riferimento alla diversa fattispecie di cui all'art. 322, comma 3 c.p.); e inidoneità/genuinità dubbia dei file audio prodotti come riscontro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte delle censure fosse una mera ripetizione di argomentazioni già svolte nei precedenti gradi senza nuovi elementi e costituisse un sindacato inammissibile sul merito della valutazione probatoria. Ha richiamato il principio della 'doppia conforme' (allineamento delle motivazioni di primo e secondo grado) che limita l'intervento della Cassazione. Sul punto relativo agli avvisi ex art. 64 c.p.p. la Corte ha osservato che la questione non era stata sollevata nei gradi di merito e che non era stata prodotta documentazione che attestasse procedimenti connessi o collegati; quindi la censura non è stata accolta. Ha ritenuto adeguata la valutazione dell'attendibilità del teste da parte dei giudici di merito e ha considerato utilizzabili i file audio, consegnati dal teste su CD alla polizia e i dati estrapolati dal suo cellulare analizzati in sede investigativa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 3.686,00).

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.

    Norma penale applicata alla fattispecie (istigazione alla corruzione). La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori, in particolare le dichiarazioni del teste e i riscontri audio, fossero sufficienti per la conferma della condanna ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Costituiscono i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge). La Corte ha valutato tali censure come ricostruzioni difensive già esaminate nei gradi di merito e, quindi, inammissibili se si risolvono in un sindacato sulla valutazione delle prove.

  • art. 64 c.p.p.

    Riguarda l'obbligo di avviso in caso di assunzione di responsabilità e le garanzie processuali del dichiarante. La Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi non potesse essere sollevata per la prima volta in Cassazione e che mancassero elementi probatori di procedimenti connessi che giustificassero la declaratoria di inutilizzabilità.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il confronto tra persone esaminate. La Corte ha osservato che il confronto richiesto non era ammissibile perché il ricorrente non si era mai sottoposto ad esame e quindi mancava il presupposto per ammettere il confronto.

  • art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione alla nozione di connessione tra procedimenti; la Corte ha rilevato l'assenza di prova documentale dell'esistenza di procedimenti connessi utili a fondare l'eccezione procedurale del ricorrente.

  • art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Anche questa norma è stata richiamata in relazione ai rapporti tra procedimenti; la Corte ha rilevato che non sussistevano elementi che configurassero il rapporto di collegamento o connessione invocato dall'impugnante.

  • art. 191, 197-bis, 210 c.p.p.

    Norme processuali indicate dal ricorrente in riferimento alla valutazione e utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali e delle garanzie procedurali; la Corte non ha ritenuto che la loro applicazione giustificasse l'annullamento, stante la mancanza di preliminare contestazione nei gradi di merito o di documentazione probatoria.

  • art. 186/2000 (Corte Cost.)

    Riferimento giurisprudenziale citato per escludere l'ipotesi di inammissibilità incolpevole; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per considerare incolpevole l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso un sindacato libero e approfondito sulla valutazione del merito probatorio: vanno esposte questioni di diritto o vizi di motivazione 'interni' alla sentenza, non semplici alternative ricostruttive dei fatti già valutati dai giudici di merito.
  • Le censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni di un teste per mancata notifica degli avvisi ex art. 64 c.p.p. devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito e supportate da documentazione che dimostri l'esistenza di procedimenti connessi o collegati; non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione senza elementi probatori.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di confronto tra teste e imputato (art. 603 c.p.p.) richiede che sussistano i presupposti processuali (in genere l'esistenza di esami/contraddittorio pregresse); la mancata sottoposizione dell'imputato ad esame può vanificare tale richiesta.
  • La 'doppia conforme' (allineamento motivazionale tra primo e secondo grado) limita molto il controllo della Cassazione, che non annulla la sentenza salvo vizi di diritto evidenti o manifesta illogicità che emergano dall'atto impugnato.
  • Per contestare la genuinità o l'affidabilità di prove materiali (es. file audio) è necessario fornire elementi concreti che mettano in dubbio la catena di custodia o l'origine; se gli atti documentano la consegna alla polizia e l'analisi dei dati, i file risultano normalmente utilizzabili.
  • Se si intende impugnare la credibilità di un teste occorre aver sollevato ed argomentato tali censure nei gradi precedenti, indicando elementi specifici di manifesta contraddizione, interesse inquinante o illogicità, altrimenti la Cassazione tende a considerarle riesposizioni non ammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.