Cassazione Penale, Sentenza n. 03255/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità assoluta della duplice citazione a giudizio in appello (notificate al difensore il 7/03/2024 e il 18/03/2024) che, per discordanza nei numeri di ruolo (1008/2021 RGAPP e 1507/2021 RGAPP entrambi riferiti al 2268/2018 RGNR) e per identità di udienza (22/04/2024) e imputazione (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011), avrebbe creato incertezza sull'identificazione del processo e compromesso il diritto di difesa; dedotto vizio ex art. 178, lett. c), 179, 552, 601 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che, anche ammettendo che i dubbi difensivi fossero stati chiariti solamente dall'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione, non si è verificata alcuna concreta compromissione del diritto di difesa: la difesa aveva depositato conclusioni scritte il 16/04/2024 e poteva produrre ulteriori memorie in vista dell'udienza conclusiva del 17/03/2025. Perciò il vizio formale della duplicazione della citazione non è stato ritenuto idoneo a determinare nullità del giudizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma indicata come titolo di reato per cui la imputata è stata condannata; la sentenza di legittimità non ha riformato il giudizio di merito rispetto a questa fattispecie.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità della citazione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale vizio formale richiamato non abbia determinato concreto pregiudizio alla difesa.
Invocato quale presidio formale relativo alla regolarità degli atti di citazione; la Corte ha valutato l'assenza di rilevante incidenza sul diritto di difesa.
Cited nel ricorso in rapporto alla nullità degli atti processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità idonea ad inficiare il processo per mancanza di pregiudizio concreto.
Richiamato tra le norme procedurali oggetto del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso generico e manifestamente infondato, non entrando nel merito di un vizio di nullità presunta.
art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Norma sostanziale indicata quale imputazione contestata all'imputata; il procedimento ha riguardato questa fattispecie, ma la Cassazione ha deciso sull'ammissibilità del ricorso e non sul merito della responsabilità rispetto a questa norma.
Massime di principio
- La duplicazione o discordanza formale nelle notifiche (es. numeri di ruolo differenti) non determina automaticamente la nullità del processo: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Il giudice valuta l'effettiva incidenza del vizio formale sull'esercizio della difesa (ad es. se la difesa ha potuto depositare conclusioni e memorie); l'assenza di tale pregiudizio rende irrilevante l'errore formale.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e non meramente generici; motivi manifestamente infondati o vaghi sono dichiarati inammissibili.
- In presenza di confusione documentale è opportuno proporre immediatamente istanze precise (chiarimenti, istanza di sospensione, deduzioni documentali) e documentare ogni elemento che dimostri il pregiudizio subito.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende), per cui è importante valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre il ricorso.
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