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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34923/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti di un soggetto che aveva ricevuto pagamenti nel 2001 per complessivi euro 79.588,90. Il Tribunale aveva revocato tali pagamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall.; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo provata la scientia decoctionis e presunto il pregiudizio per la massa dei creditori in ragione dell'insolvenza. In cassazione il convenuto in revocatoria ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 2, l. fall. e 2710 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato la disciplina post-riforma del 2005, non utilizzabile per procedure concorsuali anteriori al 17 marzo 2005, e che non potessero valere le scritture contabili della fallita per provare i pagamenti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte considerato la restituzione di tre assegni bancari e diciotto effetti cambiari, assumendosi che il ricorrente non avesse incassato le somme poi revocate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambe le censure investivano questioni non devolute in appello e ormai coperte da giudicato interno: la Corte territoriale aveva espressamente indicato che l'appello riguardava solo la motivazione su pregiudizio per la massa e consapevolezza dello stato di decozione, mentre non risultava impugnata la statuizione sull'effettività dei pagamenti o sulla loro collocazione nel periodo sospetto. Quanto al primo motivo, la doglianza sulla normativa applicabile e sull'uso dell'art. 2710 c.c. era quindi priva di decisività. Quanto al secondo, il preteso omesso esame dei titoli restituiti era comunque non decisivo, oltre a essere formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione o adeguata descrizione dei documenti e mancata indicazione della loro collocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    richiamato come base dell'azione revocatoria fallimentare; la Corte osserva che la censura sulla versione normativa applicabile era comunque non decisiva perché la disciplina sopravvenuta è più favorevole al convenuto.

  • art. 2710 c.c.

    evocato dal ricorrente per contestare il valore probatorio delle scritture contabili della fallita; la Corte non esamina nel merito la questione perché coperta da giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per omesso esame è ritenuto inammissibile perché riguarda fatti non decisivi e, in concreto, non integra una corretta censura di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata devoluzione in appello di alcune questioni; la Corte sottolinea che la doglianza non era stata formulata in modo idoneo a denunciare un vizio di omessa pronuncia.

  • art. 324 c.p.c.

    la mancata impugnazione di alcuni capi della decisione ha determinato la formazione del giudicato interno.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è anche inammissibile perché non trascrive né sintetizza adeguatamente i documenti richiamati e non ne indica la collocazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le questioni non devolute con l'appello e non specificamente impugnate in cassazione restano coperte da giudicato interno, con conseguente inammissibilità delle censure che le presuppongono.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti dedotti non sono realmente decisivi rispetto alle questioni ancora controverse o quando la censura mira solo a riesaminare questioni già precluse.
  • Chi ricorre per cassazione e fonda la censura su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendone il contenuto essenziale e indicandone con precisione la collocazione processuale.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di mancato esame di un motivo di appello richiede una formulazione specifica e inequivoca, non essendo sufficiente un generico richiamo all'omesso esame di uno "specifico motivo".
  • In sede di revocatoria fallimentare, le doglianze sulla disciplina applicabile o sulla prova dei pagamenti non possono essere esaminate in cassazione se esse presuppongono accertamenti ormai stabilizzati dal giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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