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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02853/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, relativa a un fatto commesso il 10 gennaio 2019. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla configurabilità del presupposto della recidiva nel biennio, sostenendo che non vi fosse prova della conoscenza, da parte sua, dell'accertamento giudiziale irrevocabile della violazione precedente. Ha inoltre contestato la valutazione probatoria sulla recidiva, ritenuta dai giudici di merito sulla base del certificato del casellario e di ulteriori elementi documentali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 163 e 175 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ma tale questione non era stata devoluta alla Corte di appello, poiché in appello la difesa aveva chiesto soltanto l'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul presupposto della recidiva nel biennio, perché dirette in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito, che aveva motivato in modo congruo e non illogico, evidenziando anche la notifica al ricorrente del provvedimento prefettizio di revoca della patente. Ha inoltre rilevato che la recidiva risultava dal casellario e da ulteriori precedenti specifici. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché i benefici della sospensione condizionale e della non menzione non erano stati richiesti in appello e dunque non potevano essere dedotti per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992

    Norma incriminatrice contestata nei gradi di merito; la Corte ne presuppone la corretta applicazione sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e della sussistenza della recidiva nel biennio.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato solo quale parametro dei benefici invocati dalla difesa; la Corte rileva che la relativa questione non era stata devoluta al giudice di appello.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato solo quale parametro della non menzione; la Corte afferma che il mancato esame in appello non integra vizio denunciabile in cassazione se il beneficio non era stato chiesto.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato esercizio d'ufficio del potere discrezionale di concedere la sospensione condizionale quando il beneficio non sia stato richiesto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per escludere che il mancato riconoscimento del beneficio, non richiesto in appello, integri un vizio di motivazione deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • La sussistenza della recidiva o di un presupposto fattuale desumibile da documenti processuali può essere validamente affermata dal giudice di merito sulla base di elementi come certificazioni del casellario, precedenti specifici e ulteriori atti documentali, se la motivazione è coerente e logicamente argomentata.
  • Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni relative a benefici di legge o a statuizioni discrezionali del giudice di merito quando tali richieste non siano state devolute con l'atto di appello.
  • Il giudice di appello non ha un obbligo autonomo di motivare sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena o della non menzione se l'imputato non ha formulato una specifica richiesta sul punto nei motivi di gravame.
  • Il mancato esame di una questione non devoluta al giudice di appello non integra di per sé vizio deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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