Cassazione Penale, Ordinanza n. 02713/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato nei cui confronti la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado e in adesione a un accordo ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in un anno e otto mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per 1.200 ore da svolgere presso una cooperativa sociale, con prescrizione di permanere nel territorio della Regione Lombardia e di consegnare il passaporto. L'interessato ha chiesto la modifica della prescrizione territoriale per poter svolgere un'attività lavorativa documentata in Svizzera durante i giorni feriali, sostenendo che la soluzione fosse compatibile con l'impegno di lavoro di pubblica utilità previsto il sabato e che il divieto assoluto lo ponesse dinanzi a un'alternativa irragionevole tra sanzione sostitutiva e mantenimento del lavoro. Ha denunciato violazione dell'art. 56-ter l. n. 689/1981 e dell'art. 133 c.p., mancata considerazione delle allegazioni difensive, motivazione contraddittoria e illogica, oltre al rischio di revoca della misura sostitutiva ex art. 66 l. n. 689/1981. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato il merito della doglianza, ritenendo che il gravame proposto contro il provvedimento de plano dovesse essere qualificato come opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 64 l. n. 689/1981, in relazione all'art. 667, comma 4, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano perché proceda alla fase di opposizione. Non vi è stata una decisione nel merito sull'ammissibilità della modifica della prescrizione territoriale, perché il rimedio esperibile non era il ricorso per cassazione ma l'opposizione al provvedimento emesso senza formalità dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
richiamato come base dell'accordo tra le parti recepito in appello e della riforma della sentenza di primo grado
art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689
prevede, per il lavoro di pubblica utilità, l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o esegue la pena sostitutiva
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dal ricorrente nel contesto delle prescrizioni e delle condizioni della pena sostitutiva
art. 64 l. 24 novembre 1981, n. 689
disciplina la possibilità di modificare, per comprovati motivi, le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità; l'ordinanza relativa va resa con le forme dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 66 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dal ricorrente come possibile conseguenza della violazione o dell'irrealizzabilità della sanzione sostitutiva
prevede che il giudice dell'esecuzione provveda de plano, senza formalità, e che contro l'ordinanza sia proponibile solo opposizione davanti allo stesso giudice
richiamato quale espressione del principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle condizioni personali e delle esigenze di trattamento
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere la finalità rieducativa delle pene sostitutive
Massime di principio
- Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che modifica o rigetta la modifica delle prescrizioni del lavoro di pubblica utilità, se adottato de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con opposizione davanti allo stesso giudice.
- Per ragioni di conservazione degli atti e di corretta individuazione del rimedio, il ricorso erroneamente proposto avverso un provvedimento de plano va convertito nell'opposizione prevista dalla legge, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Le prescrizioni accessorie del lavoro di pubblica utilità possono essere modificate per comprovati motivi, salvo le esclusioni espressamente previste dalla legge; la valutazione compete al giudice che ha applicato la pena sostitutiva.
- Nel sistema delle pene sostitutive, la regola della permanenza nel territorio regionale è una prescrizione di base, ma la sua modifica non può essere scrutinata in sede di ricorso per cassazione quando il rimedio tipico è l'opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione.
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