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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02731/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato e non da un difensore cassazionista. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona condannata aveva proposto istanza di revisione avverso una precedente sentenza di condanna del Tribunale di Milano; la Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 17 gennaio 2025, aveva dichiarato inammissibile tale istanza. Avverso questa ordinanza è stato poi proposto ricorso per cassazione personalmente dalla parte interessata, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto del requisito soggettivo di legittimazione, poiché il ricorso per cassazione, per qualsiasi provvedimento, deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il sistema richiamato dalla Corte è coerente con il principio per cui l'impugnazione di legittimità non può essere proposta personalmente dalla parte

  • art. 613 c.p.p.

    impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il requisito vale per qualsiasi ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando il requisito del patrocinio tecnico nel giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento penale non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il requisito del patrocinio tecnico in cassazione ha natura di legittimazione soggettiva e la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando il ricorso riguardi provvedimenti sulla revisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse previsioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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