Cassazione Penale, Ordinanza n. 02729/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per la commercializzazione di indumenti recanti segni ritenuti mendaci: in primo grado il Tribunale aveva escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. rispetto alla fattispecie riqualificata di cui all'art. 517 c.p., originariamente contestata come art. 474 c.p. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione. In cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: con i primi due ha contestato la configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p., sostenendo che i profili grafici/coloristici presenti sugli indumenti non integrassero un segno idoneo a ingannare il pubblico e che la motivazione di merito fosse errata; con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione del reato, rilevando che il termine sarebbe maturato dopo la sentenza di appello. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, perché la sentenza impugnata aveva valorizzato la sequenza di colori in prossimità della cerniera quale richiamo imitativo del marchio 'K-Way', idoneo a trarre in inganno il pubblico, e aveva correttamente ravvisato anche il dolo, almeno eventuale, in considerazione della qualità di imprenditore nel settore dell'abbigliamento dell'imputato. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto infondato perché, anche a voler considerare il dies ad quem indicato dalla difesa, la prescrizione sarebbe maturata il giorno successivo alla sentenza impugnata; in ogni caso, la manifesta infondatezza dei motivi rendeva il ricorso inammissibile e impediva la declaratoria di estinzione del reato in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando la valutazione di merito sulla sussistenza del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p. e sulla presenza del dolo eventuale; ha inoltre escluso che potesse dichiararsi la prescrizione, poiché il termine sarebbe maturato dopo la sentenza impugnata e, comunque, l'inammissibilità originaria del ricorso impediva la declaratoria di estinzione del reato in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sequenza di colori su un indumento, se funzionale a richiamare un noto marchio e idonea a ingannare il pubblico, può integrare il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Era l'originaria imputazione, poi riqualificata nei giudizi di merito in art. 517 c.p.
Nel giudizio di merito il fatto è stato ritenuto non punibile per particolare tenuità; la Corte di cassazione richiama tale esito come premessa della decisione impugnata.
I modelli ornamentali, compresi i colori di un marchio, possono assumere rilievo come elementi contraffatti idonei a integrare il reato ex art. 517 c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di prodotti industriali con segni mendaci, anche una combinazione di colori o altri elementi ornamentali può integrare il requisito della mendacità se, nel contesto concreto, richiama un marchio noto ed è idonea a ingannare il pubblico circa la provenienza del prodotto.
- La valutazione sulla configurabilità del reato ex art. 517 c.p. è corretta quando il giudice di merito accerti, con motivazione non illogica, che il segno imitativo sia percepibile come richiamo al marchio e abbia capacità decettiva; in cassazione non è consentita la mera rilettura del fatto.
- L'elemento soggettivo può essere desunto anche in termini di dolo eventuale quando la qualità professionale dell'agente renda plausibile la consapevolezza dell'effetto decettivo del segno utilizzato.
- La prescrizione non può essere dichiarata in sede di legittimità se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, poiché l'inammissibilità originaria impedisce l'apertura della fase di giudizio utile a rilevare l'estinzione del reato.
- Ai fini del computo della prescrizione per i reati consumati, il termine decorre dal giorno successivo a quello di consumazione del fatto ed è calcolato secondo il calendario comune fino alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile.
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