Cassazione Penale, Ordinanza n. 02730/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non da un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 5 novembre 2024. Dal testo non emerge con precisione l'oggetto specifico del provvedimento impugnato, ma la Corte rileva che il ricorso è comunque inammissibile perché non è stato sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Viene richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione, anche contro provvedimenti in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione del difensore abilitato nei casi previsti.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La riforma ha inciso sugli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando il requisito della difesa tecnica per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto mediante difensore munito del requisito di abilitazione dinanzi alla Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
- Il divieto di ricorso personale opera in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, compresi quelli in materia cautelare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via ulteriore, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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