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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02727/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per fatti accertati in Giaveno il 23 agosto 2018. La contestazione riguardava violazioni del d.P.R. 380/2001, indicate nei capi A, B, C e D, in particolare: artt. 44, lett. b) e c); 93, 94 e 95; 64, commi 2, 3 e 4, e 71; 65 e 72. Con l’unico motivo di ricorso si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge, censurando la conferma della responsabilità e, soprattutto, la valutazione dell’elemento soggettivo. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere gli imputati consapevoli dell’illegittimità degli interventi edilizi. La Cassazione rileva però che il motivo riproponeva questioni già adeguatamente affrontate in appello: la sentenza impugnata aveva evidenziato che non era verosimile l’ignoranza, da parte di chi seguiva l’esecuzione delle opere, del fatto che gli interventi, per le loro dimensioni rilevanti, eccedessero il permesso di costruire del 2007; in particolare, venivano valorizzate la volumetria aggiuntiva di 112 metri cubi, la struttura laterocementizia e il piano interrato di 500 metri quadrati. La condotta era stata quindi qualificata come gravemente colposa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo, perché volto a contestare apprezzamenti di merito già compiutamente motivati dalla Corte di appello e non sindacabili in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto forma di censura di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già dato risposta razionale e non manifestamente illogica ai temi difensivi.
  • La deduzione di vizio di motivazione e violazione di legge è inammissibile se si limita a riproporre una diversa lettura del compendio fattuale, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In materia edilizia, la notevole consistenza delle opere realizzate può costituire indice significativo della consapevolezza della loro estraneità al titolo abilitativo e rendere non plausibile l’ignoranza dell’illiceità dell’intervento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l’onere del versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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