Cassazione Penale, Ordinanza n. 00437/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza, deducendo: a) adesione acritica della Corte territoriale alla motivazione di primo grado; b) omessa risposta alle critiche dei consulenti di parte sulla attendibilità dell'esame alcolemico eseguito a distanza di 75 minuti dal sinistro; c) inattendibilità del tasso etilometrico per asserita irregolarità dell'omologazione dell'etilometro, effettuata da un organo diverso dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile; d) erronea attribuzione all'imputato, e non al pubblico ministero, dell'onere di provare il regolare funzionamento dello strumento; e) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi, osservando che la giurisprudenza richiamata impone al pubblico ministero l'onere di provare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro solo se l'imputato alleghi elementi concreti idonei a contestarle, mentre nel caso concreto tali elementi non erano stati dedotti. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva espressamente disatteso le consulenze difensive, spiegando che erano fondate su ipotesi relative a strumenti diversi e che l'organo tecnico indicato operava in coordinamento con quello competente in tema di omologazioni. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il quinto motivo, poiché il diniego della particolare tenuità del fatto era sorretto da motivazione congrua, basata sulla pericolosità della condotta di guida per la pubblica incolumità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza in fascia più grave.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Le verifiche periodiche dell'etilometro devono essere provate dall'accusa solo se l'imputato alleghi elementi idonei a contestarne l'effettuazione.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione congrua che valorizzi la pericolosità concreta della condotta per la pubblica incolumità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere di provare l'omologazione dell'etilometro e le verifiche periodiche grava sul pubblico ministero solo quando l'imputato abbia previamente introdotto specifici elementi di contestazione, non essendo sufficiente una mera richiesta di esibizione dei dati tecnici dello strumento.
- Le censure che si limitano a prospettare ipotesi di malfunzionamento o irregolarità dello strumento di misurazione, senza un supporto fattuale concreto, sono manifestamente infondate e non impongono una diversa distribuzione dell'onere probatorio.
- È legittima una motivazione di merito che disattenda consulenze difensive fondate su assunzioni astratte o riferite a dispositivi diversi da quello utilizzato nel caso concreto.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non illogica, specie se la decisione valorizza la concreta offensività o pericolosità della condotta.
- Nel caso di ricorso inammissibile, seguono ex lege le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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