Cassazione Civile, Sentenza n. 6949/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la sua domanda di dichiarazione di prescrizione quinquennale del credito relativo a omessi contributi previdenziali per il periodo 1993-1997, contenuto in una cartella notificata il 24.08.2007; la ricorrente deduceva, in particolare, la nullità o la giuridica inesistenza della notifica della cartella (denunciando la mancata produzione della copia della cartella, essendosi l'ente limitato a produrre la relata di notifica ed estratti di ruolo) e sosteneva che, per ciò stesso, il credito prescritto non poteva essere cristallizzato in un titolo esecutivo senza che il contribuente avesse avuto la possibilità di contestarne il contenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato la riferibilità della relata di notifica alla cartella (richiamando il principio di diritto già affermato, secondo cui la relata fa presumere la consegna all'indirizzo indicato salvo prova contraria) e che le doglianze della ricorrente fossero in larga parte mere richieste di rivalutazione del merito o mancanti della specificità richiesta per la cassazione. I primi due motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili per mancata specificità; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità. Il ricorso è quindi respinto: la sentenza impugnata viene confermata. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio in favore di Equitalia (specificati esborsi e compensi) e deve altresì versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Non sono state liquidate spese a favore dell'INPS perché non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che non sussista omessa pronuncia: il giudice di merito ha esaminato la questione della mancata produzione dell'originale della cartella e ha dato una motivazione ritenuta corretta, per cui non è configurabile vizio per violazione dell'art.112.
Richiamato nel contesto delle doglianze processuali sulla valutazione probatoria e sull'onere della prova, ma la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni della ricorrente fossero in sostanza una rivalutazione del merito.
Riferito all'onere della prova: la Corte ha ricordato che la relata di notifica produce una presunzione che grava sul destinatario l'onere di provare il contrario (ossia l'inesistenza del rapporto col consegnatario).
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla nullità della notificazione; la Corte ha comunque ritenuto che le questioni sollevate fossero state esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'appello, non emergendo violazioni di legge.
art. 26, co.1, D.P.R. 602/1973
Invocato dalla ricorrente in tema di notifica delle cartelle di pagamento; la Corte ha confermato la validità della notifica sulla base della relata e degli estratti di ruolo prodotti, ritenendo insussistenti i vizi denunciati.
art. 360, co.1, n. 3 e n.4 c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamati perché i motivi di ricorso sono stati formulati ai sensi di tali disposizioni; la Corte ha ritenuto i motivi o generici e carenti di specificità oppure infondati e riconducibili a rivalutazione del merito, conseguentemente inammissibili o rigettati.
La Corte ha applicato il principio di specificità dei motivi richiesto dall'art.366: il ricorso non ha indicato con sufficiente specificità le norme violate e la comparazione con le parti della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità di vari motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n.228/2012)
Utilizzato per attestare l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La relata di notifica della cartella di pagamento fa sorgere una presunzione (juris tantum) di avvenuta consegna/collegamento tra relata e cartella: chi la contesta deve provare l'assenza di rapporto con il consegnatario o l'inesistenza della notifica.
- La mancata produzione in giudizio della copia cartella non è automaticamente decisiva se la relata riporta dati identificativi che consentono di ricondurre la notificazione alla cartella concreta; tuttavia, il contribuente deve proporre elementi probatori specifici per disattivare la presunzione.
- Le questioni processuali non adeguatamente fondate su specifiche norme o non confrontate puntualmente con le parti della decisione impugnata rischiano l'inammissibilità in Cassazione per carenza di specificità ai sensi dell'art.366 c.p.c.
- Non è possibile ottenere dalla Cassazione una semplice rivalutazione del merito: va dimostrato un concreto vizio di diritto o un'omissione qualificata nella motivazione.
- Il mancato esperimento dell'opposizione alla cartella nei termini perentori (40 giorni) può determinare la cristallizzazione del titolo di riscossione, salvo validi mezzi di impugnazione fondati su nullità o vizii provati della notifica.
- Per contestare efficacemente la notifica delle cartelle di pagamento è consigliabile conservare e produrre documentazione probatoria specifica (es. assenza del rapporto con il consegnatario, dichiarazioni, elementi di prova della diversa residenza/assenza), e articolare i motivi di impugnazione con la massima specificità normativa e argomentativa in sede di gravame e, se necessario, in cassazione.
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