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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01641/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una persona fisica aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società verso una banca. La banca aveva ottenuto due decreti ingiuntivi per importi riferiti, da un lato, al saldo di un’apertura di credito in conto corrente e a rate non pagate di un mutuo chirografario, dall’altro, a rate non pagate di un mutuo ipotecario contratti dalla società garantita. In opposizione, il Tribunale aveva revocato i decreti e rideterminato i crediti, anche per effetto della nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi sul conto corrente e di una transazione con la Confidi; la Corte d’appello aveva poi respinto gli appelli. La fideiussore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dei principi di correttezza e del divieto di frazionamento del credito, per non aver dichiarato inammissibile/improcedibile il secondo ricorso monitorio; 2) violazione delle norme sulla fideiussione e sulle presunzioni, per avere escluso la sproporzione dell’importo massimo della garanzia, elevato nel 2009; 3) violazione delle norme su causa e forma della garanzia, per avere ritenuto che, anche se il nuovo importo massimo fosse stato invalido/non apposto, restasse fermo quello originario; 4) violazione della disciplina antitrust, per non aver dichiarato la nullità dell’intera fideiussione in presenza di clausole conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; 5) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, per avere ritenuto non essenziali le clausole nulle; 6) violazione delle norme sulla causa e sulla nullità parziale, per avere affermato che il contratto sarebbe stato concluso anche espungendo le clausole nulle, lamentando altresì l’omesso esame della validità della fideiussione omnibus sotto il profilo della causa lecita; 7) violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere escluso l’interesse della garante a contestare la nullità delle clausole, poiché la banca non fondava la pretesa su di esse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il divieto di frazionamento del credito presuppone un unico rapporto di durata o comunque diritti fondati sul medesimo fatto costitutivo e suscettibili di giudicati contrastanti, condizioni qui escluse perché i crediti azionati derivavano da contratti distinti; il rapporto di fideiussione non sposta il titolo dell’obbligazione principale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché la valutazione della sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e la conseguente ricostruzione del fatto rientrano nel giudizio di merito; inoltre il terzo motivo colpiva una ratio autonoma, essendo stato comunque ritenuto valido l’importo massimo della fideiussione modificato nel 2009. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la nullità delle fideiussioni "a valle" di un’intesa anticoncorrenziale è parziale e colpisce solo le clausole riproduttive dello schema illecito, salvo diversa volontà delle parti. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo per difetto di autosufficienza e perché la valutazione sulla essenzialità delle clausole e sulla volontà contrattuale è questione di fatto rimessa al giudice di merito; quanto alla dedotta invalidità per difetto di causa lecita, la questione era nuova. Ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo, perché la Corte d’appello aveva deciso sulla questione sia per la nullità parziale sia, in ogni caso, per difetto di interesse della garante, e la prima ratio, non scalfita, rendeva precluso l’esame della censura sulla seconda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede per sostenere il divieto di frazionamento del credito; la Corte esclude la violazione per insussistenza dei presupposti del principio nel caso concreto.

  • artt. 2 e 111 Cost.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione sul divieto di frazionamento del credito; non incidono sulla decisione per mancanza dei relativi presupposti fattuali.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato per contestare la determinazione dell’importo massimo della fideiussione; la Corte reputa la censura non scrutinabile in cassazione perché attiene a un accertamento di fatto.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la valutazione di gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito.

  • artt. 1346, 1418 e 1938 c.c.

    Invocati per sostenere la nullità della garanzia ove l’importo massimo sia non apposto; la Corte non esamina la censura perché dipendente da valutazioni di merito e da una ratio autonoma non attinta.

  • L. 17 febbraio 1992, n. 154

    Richiamata connessamente alla disciplina della fideiussione e alla validità dell’importo massimo; la censura è dichiarata inammissibile.

  • artt. 1, comma 4, e 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamati per la nullità antitrust delle fideiussioni conformi allo schema ABI; la Corte applica il principio della nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali.

  • artt. 2, comma 2, lett. a), e 2, comma 3, L. n. 287 del 1990

    Base normativa del principio per cui l’intesa vietata determina nullità parziale del contratto a valle limitatamente alle clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come parametro della disciplina antitrust; la nullità colpisce solo le clausole che concretamente restringono la concorrenza.

  • art. 1419 c.c.

    Utilizzato per fondare la nullità parziale del contratto di fideiussione, salvo prova di una diversa volontà delle parti.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Richiamati per la dedotta violazione dei canoni interpretativi; la Corte afferma che la relativa valutazione è di merito e richiede specifica indicazione delle clausole e delle regole violate.

  • artt. 1325, 1418 e 1419, comma 1, c.c.

    Richiamati per sostenere l’invalidità del contratto di fideiussione ove espunte le clausole nulle; la Corte ribadisce che l’essenzialità delle clausole è apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per il difetto di interesse a contestare la nullità delle clausole; la Corte rileva che la sentenza d’appello si fondava anche su una diversa ratio autonoma, non censurata efficacemente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicata come limite del sindacato di legittimità sui giudizi di fatto; le censure che mirano a rivalutare le risultanze probatorie o la volontà negoziale sono inammissibili se non formulate nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la memoria depositata in vista della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di frazionamento del credito opera solo quando le domande attengono a diritti riferibili a un unico rapporto di durata o comunque al medesimo fatto costitutivo e possano condurre a giudicati contrastanti; non opera quando i crediti derivano da contratti distinti, anche se assistiti dalla medesima fideiussione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, né la ricostruzione della volontà negoziale, se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e nei ristretti confini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono colpite da nullità parziale e non necessariamente totale: restano inefficaci solo le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo che risulti una diversa volontà delle parti incompatibile con la conservazione del contratto.
  • La verifica dell’essenzialità delle clausole nulle e della tenuta del contratto residuo richiede un accertamento in concreto della volontà contrattuale e del regolamento di interessi, riservato al giudice di merito.
  • Chi denuncia la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente le clausole controverse, le regole interpretative asseritamente violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Una censura che colpisce solo una delle rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione non può determinare l’accoglimento del ricorso: la ratio non censurata produce preclusione all’esame delle ulteriori doglianze.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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