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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze del 31/05/2018 con due motivi. Primo: errore nella determinazione della pena e omissione dell'accessorio di legge; il giudice di primo grado avrebbe inflitto una pena (6 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda) inferiore al minimo edittale previsto per il reato contestato (art. 186 comma 2 lett. c) e 2-bis d.lgs. 285/1992) avendo il tasso alcolemico superato 1,5 g/l e essendosi verificato un sinistro, circostanza che comporta il raddoppio delle sanzioni e l'obbligo della revoca della patente. Secondo: nullità e carenza di motivazione della sentenza (art. 125 comma 3 e art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), nonché omissione di pronuncia sul capo b) dell'imputazione, riguardante il reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 L. 28/12/2000 n. 445.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la pena inflitta era inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 285/1992 (con previsione di raddoppio in caso di incidente) e che il giudice non ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida prevista dal comma 2-bis. Quanto al secondo, la Corte ha accertato che il giudice non si è pronunciato sul reato indicato nel capo b) del decreto di citazione, determinando una carenza di pronuncia e di motivazione. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, altra sezione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-bis

    art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-bis d.lgs. 285/1992

    Per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la sanzione prevista è arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro; in caso di incidente le pene vanno raddoppiate e il giudice deve applicare l'accessorio della revoca della patente come previsto dal comma 2-bis. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia applicato una pena al di sotto del minimo edittale e non abbia disposto la revoca.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. b)

    art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione che denuncia errata applicazione della legge penale nella determinazione della pena. La Corte ha accolto la censura relativa alla irragionevole determinazione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione che riguarda carenza di motivazione. La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla mancata motivazione e omissione di pronuncia sul capo b) dell'imputazione.

  • codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda la nullità della sentenza per vizi formali o mancanza di elementi essenziali della decisione. La Corte ha ritenuto che l'omissione della pronuncia su un capo determinava vizio idoneo all'annullamento.

  • codice penale, art. 483 e L. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 76

    art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 L. 445/2000

    Il capo b) dell'imputazione riguardava il reato previsto dall'art. 483 c.p. in relazione alla normativa sulle dichiarazioni sostitutive (art. 76 L. 445/2000). La Corte ha rilevato che il giudice di merito non si è pronunciato su tale capo, costituendo una omissione rilevante.

Massime di principio

  • Le pene devono essere determinate nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge; una decisione che infligge una pena al di sotto del minimo edittale è correggibile in sede di cassazione e può comportare annullamento e rinvio.
  • Quando la legge prevede sanzioni accessorie obbligatorie (es. revoca della patente per specifici reati stradali), il giudice deve espressamente applicarle; la loro omissione può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Il giudice è tenuto a pronunciarsi su ciascun capo di imputazione e a motivare le proprie decisioni; omissioni di pronuncia o carenze di motivazione rilevanti sono motivo di annullamento della sentenza per cassazione.
  • Se nel caso concreto sono presenti circostanze che aumentano il trattamento sanzionatorio (ad es. tasso alcolemico sopra soglie previste e sinistro stradale che determina raddoppio delle pene), tali circostanze devono essere valorizzate nella determinazione della pena.
  • In situazioni simili, il ricorso del pubblico ministero può ottenere annullamento e rinvio quando dimostra sia errori nella determinazione della pena sia omissioni procedurali o di motivazione; il nuovo giudizio dovrà sanare le carenze indicate dalla Corte di Cassazione.

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