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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20032/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e contestazione della ricostruzione probatoria relativa al capo 7 (tre episodi di traffico di stupefacenti: cessione di 1 kg di marijuana, offerta di vendita di cocaina il 18/4/2014, acquisto di cocaina dal Troplini il 23/5/2014), con rilievo che mancavano riscontri oggettivi al passaggio di droga e che le intercettazioni sarebbero state interpretate in modo illogico; 2) violazione di legge sulla determinazione della pena, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente applicato gli effetti della declaratoria di illegittimità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e non avrebbe valutato l'applicabilità del comma 5 (lieve entità); 3) mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione sul capo 13 (detenzione di arma comune da sparo), sostenendo che la conversazione intercettata non bastava a provare la disponibilità dell'arma, la sua presenza in Italia e la natura illecita della detenzione.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il controllo di legittimità rifiuta di riesaminare il merito probatorio, confermando che l'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione dei fatti sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e logicamente motivate dalla Corte d'appello. Sul secondo motivo: inammissibile; la Corte osserva che la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello era conforme alla nuova cornice edittale post declaratoria di incostituzionalità (C.Cost. n.40/2019) e che non era richiesto un nuovo approfondimento quando la pena risultava prossima o coincidente con il nuovo minimo; inoltre esclude l'applicabilità del beneficio di lieve entità in presenza dei rilevanti quantitativi contestati. Sul terzo motivo: manifestamente infondato; la conversazione intercettata contiene chiaro riferimento a una pistola 7,65 nella disponibilità del Prenga e alla sua presenza nell'abitazione di Treviglio, con esclusione del difetto di giurisdizione. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (Si segnala che in sede di Corte d'appello la pena era stata rideterminata a 5 anni e 4 mesi di reclusione e euro 30.000 di multa, in applicazione della modifica della cornice edittale.)

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    La declaratoria di incostituzionalità (C.Cost. n.40/2019) ha ridotto la precedente forbice edittale; la Corte d'appello ha rideterminato la pena in senso mitigatorio e la Cassazione ha ritenuto che, quando la nuova pena è prossima o coincidente col nuovo minimo, non è necessario un rinnovato giudizio motivato sulla rideterminazione.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5 (lieve entità)

    L'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità richiede una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli indici (quantitativo, qualitativo, modalità, mezzi e circostanze); quantitativi rilevanti, come nel caso, escludono l'operatività del comma 5.

  • Legge 18 aprile 1975, n. 497 - artt. 10, 12 e 14

    Norme richiamate rispetto alla qualificazione del reato di detenzione di arma comune da sparo; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni dimostrassero la disponibilità dell'arma nel territorio italiano.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    Declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; conseguente necessità per i giudici di ridefinire le pene alla luce della nuova cornice, con le modalità di cui alla giurisprudenza di legittimità.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi citati)

    Più precedenti di Cassazione sono richiamati per affermare che la rilettura degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità e che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito; inoltre principi sulla motivazione della pena e sulla valutazione della lieve entità sono stati applicati per decidere sull'inammissibilità dei motivi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sedi per riesaminare il merito probatorio: le valutazioni su intercettazioni, credibilità e significato delle conversazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice del merito e insindacabili salvo vizi di motivazione manifesta.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, possono costituire prova efficace se il giudice del merito fornisce una motivazione logica e coerente per la loro interpretazione; le contestazioni sulla diversa lettura sono in genere inammissibili in cassazione.
  • A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, il giudice di merito deve rideterminare la pena alla luce della nuova cornice edittale, ma la Cassazione non richiede una nuova articolata motivazione quando la pena fissata è coincidente o prossima al nuovo minimo previsto.
  • L'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva di tutti i fattori indicati dalla norma; la presenza di quantitativi rilevanti o altri indici negativi possono escludere la sua applicazione anche se alcuni elementi favorevoli sono presenti.
  • Riferimenti espliciti nelle intercettazioni circa possesso e ubicazione di un'arma possono essere considerati prova idonea della detenzione e della giurisdizione italiana, soprattutto se il parlante distingue chiaramente tra armi detenute in Italia e quelle detenute all'estero.

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