Cassazione Penale, Sentenza n. 20032/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e contestazione della ricostruzione probatoria relativa al capo 7 (tre episodi di traffico di stupefacenti: cessione di 1 kg di marijuana, offerta di vendita di cocaina il 18/4/2014, acquisto di cocaina dal Troplini il 23/5/2014), con rilievo che mancavano riscontri oggettivi al passaggio di droga e che le intercettazioni sarebbero state interpretate in modo illogico; 2) violazione di legge sulla determinazione della pena, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente applicato gli effetti della declaratoria di illegittimità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e non avrebbe valutato l'applicabilità del comma 5 (lieve entità); 3) mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione sul capo 13 (detenzione di arma comune da sparo), sostenendo che la conversazione intercettata non bastava a provare la disponibilità dell'arma, la sua presenza in Italia e la natura illecita della detenzione.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il controllo di legittimità rifiuta di riesaminare il merito probatorio, confermando che l'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione dei fatti sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e logicamente motivate dalla Corte d'appello. Sul secondo motivo: inammissibile; la Corte osserva che la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello era conforme alla nuova cornice edittale post declaratoria di incostituzionalità (C.Cost. n.40/2019) e che non era richiesto un nuovo approfondimento quando la pena risultava prossima o coincidente con il nuovo minimo; inoltre esclude l'applicabilità del beneficio di lieve entità in presenza dei rilevanti quantitativi contestati. Sul terzo motivo: manifestamente infondato; la conversazione intercettata contiene chiaro riferimento a una pistola 7,65 nella disponibilità del Prenga e alla sua presenza nell'abitazione di Treviglio, con esclusione del difetto di giurisdizione. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (Si segnala che in sede di Corte d'appello la pena era stata rideterminata a 5 anni e 4 mesi di reclusione e euro 30.000 di multa, in applicazione della modifica della cornice edittale.)
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
La declaratoria di incostituzionalità (C.Cost. n.40/2019) ha ridotto la precedente forbice edittale; la Corte d'appello ha rideterminato la pena in senso mitigatorio e la Cassazione ha ritenuto che, quando la nuova pena è prossima o coincidente col nuovo minimo, non è necessario un rinnovato giudizio motivato sulla rideterminazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5 (lieve entità)
L'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità richiede una valutazione complessiva e contestuale di tutti gli indici (quantitativo, qualitativo, modalità, mezzi e circostanze); quantitativi rilevanti, come nel caso, escludono l'operatività del comma 5.
Legge 18 aprile 1975, n. 497 - artt. 10, 12 e 14
Norme richiamate rispetto alla qualificazione del reato di detenzione di arma comune da sparo; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni dimostrassero la disponibilità dell'arma nel territorio italiano.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; conseguente necessità per i giudici di ridefinire le pene alla luce della nuova cornice, con le modalità di cui alla giurisprudenza di legittimità.
Giurisprudenza di legittimità (principi citati)
Più precedenti di Cassazione sono richiamati per affermare che la rilettura degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità e che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito; inoltre principi sulla motivazione della pena e sulla valutazione della lieve entità sono stati applicati per decidere sull'inammissibilità dei motivi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sedi per riesaminare il merito probatorio: le valutazioni su intercettazioni, credibilità e significato delle conversazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice del merito e insindacabili salvo vizi di motivazione manifesta.
- Le intercettazioni, anche se criptiche, possono costituire prova efficace se il giudice del merito fornisce una motivazione logica e coerente per la loro interpretazione; le contestazioni sulla diversa lettura sono in genere inammissibili in cassazione.
- A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, il giudice di merito deve rideterminare la pena alla luce della nuova cornice edittale, ma la Cassazione non richiede una nuova articolata motivazione quando la pena fissata è coincidente o prossima al nuovo minimo previsto.
- L'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) richiede una valutazione complessiva di tutti i fattori indicati dalla norma; la presenza di quantitativi rilevanti o altri indici negativi possono escludere la sua applicazione anche se alcuni elementi favorevoli sono presenti.
- Riferimenti espliciti nelle intercettazioni circa possesso e ubicazione di un'arma possono essere considerati prova idonea della detenzione e della giurisdizione italiana, soprattutto se il parlante distingue chiaramente tra armi detenute in Italia e quelle detenute all'estero.
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