Cassazione Penale, Sentenza n. 20040/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per: (1) coltivazione di 502 piante di cannabis (art. 73 DPR 309/1990 e art. 81 c.p. per continuazione), sostenendo che la responsabilità non era provata oltre ogni ragionevole dubbio e richiamando le dichiarazioni di Santino Pettinato che si assumeva la titolarità della coltivazione; (2) furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.), rilevando che l'utenza e il contratto di locazione erano intestati a Pettinato; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche, essendosi tenuto conto di precedenti penali risalenti nel tempo e della regolare occupazione lavorativa del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi siano aspecifici e mirino a una rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione probatoria dei giudici di merito (quadro indiziario: De Simone sorpreso in auto vicino all'immobile con vasi identici a quelli della piantagione, piante, busta di cannabis, mazzo di chiavi e altri vasi rinvenuti nell'abitazione) e motivata la condanna per furto di energia dato l'allaccio abusivo funzionale all'alimentazione della piantagione. Ha condiviso anche la valutazione negativa sulle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti e della pericolosità delle modalità contestate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81 secondo comma
Richiamata per il vincolo della continuazione che ha unificato le pene applicate ai reati contestati.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1
Norma che punisce i delitti relativi agli stupefacenti; applicata alla coltivazione di cannabis.
Codice penale, artt. 624 e 625 nn. 2 e 7
Norme sul furto e sue aggravanti: utilizzate per contestare l'impossessamento di energia elettrica mediante allaccio abusivo.
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla valutazione della prova; la Corte di Cassazione ha tuttavia ricordato i limiti della sua sindacabilità sulla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
D.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173 comma 1
Regola i limiti della prospettazione dei motivi nel ricorso in cassazione; richiede esposizione nei limiti necessari alla decisione.
Codice penale, art. 133
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice può valorizzare il(i) elemento(i) ritenuto(i) prevalente(i) e che precedenti, modalità del reato e pericolosità sociale possono legittimare il diniego.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo, in caso di ricorso inammissibile per responsabilità del ricorrente, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per l'irrogazione di euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri sull'applicazione della sanzione alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata in motivazione)
Sez. 3, n. 8065/2018; Sez. 2, n. 27816/2019; Sez. 3, n. 18521/2018; altre
Richiami giurisprudenziali usati per ribadire i principi: la Corte di cassazione non è un nuovo giudice del fatto; il ricorso deve essere specifico e confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i ricorsi che chiedono una rinnovata valutazione delle prove senza contestare specificamente errori di diritto o illogicità manifeste sono inammissibili.
- Per impugnare efficacemente una condanna per coltivazione/possesso è necessario contestare con precisione le ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della valutazione indiziaria, non limitarsi a criticare il convincimento del giudice.
- La titolarità di un contratto di fornitura (utenza elettrica) intestata a terzi non esclude automaticamente la responsabilità penale se emergono elementi probatori che collegano l'imputato all'uso o al beneficio dell'energia sottratta.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato anche quando i precedenti sono risalenti se tali precedenti sono ritenuti specifici o se le modalità del reato evidenziano pericolosità sociale o capacità a delinquere.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve rispettare i requisiti di specificità: elencare le norme violate, spiegare esattamente il vizio di motivazione e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti corre il rischio di inammissibilità e di sanzioni pecuniarie (spese e Cassa delle Ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20032/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20036/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20041/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →