Cassazione Penale, Sentenza n. 20036/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per furto in appartamento (capo 1, 28/11/2015) e assoluzione per altro furto (capo 2). I mezzi di impugnazione: 1) violazione degli artt. 63 e 350 comma 7 c.p.p., per uso in dibattimento di dichiarazioni spontanee rese alla polizia senza difensore; 2) insufficienza del quadro indiziario; 3) contestazione della qualificazione giuridica del fatto (si sarebbe dovuto procedere per ricettazione art. 648 anziché per furto o altri articoli indicati); 4) mancata motivazione circa le aggravanti contestate (art. 625 nn. 2 e 5 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha riconosciuto che, sebbene le dichiarazioni spontanee rese senza difensore alla polizia siano inutilizzabili, ciò non pregiudica la condanna perché l'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, assistito da difensore, ha ammesso la disponibilita dei buoni postali provento di furto; tale ammissione è utilizzabile. I giudici di merito avevano inoltre fondato la condanna su altri indizi gravi, precisi e concordanti: rinvenimento di parte della refurtiva nello zaino nell'auto, possesso di cellulare con celle compatibili con il luogo del furto alla data del fatto e breve intervallo temporale tra furto e sequestro. La Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato di furto con l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 (effrazione/uso di strumenti) e ha confermato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.5 già disposta in primo grado. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Riferimento alla inutilizzabilita in dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese all'organo di polizia giudiziaria senza assistenza del difensore; la Corte conferma il principio ma rileva che l'ammissione successiva resa davanti al giudice con difensore rende irrilevanti le spontanee.
art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di utilizzazione delle dichiarazioni rese all'autorita in assenza del difensore; la Corte attesta che il vizio di utilizzazione non obbliga all'annullamento se esistono elementi probatori propri e indipendenti.
art. 625 cod. pen. n.2
Aggravante per effrazione o uso di strumenti; la Corte ha ritenuto provata l'aggravante sulla base della descrizione delle modalita del furto (forzatura finestra e uso di punteruolo per aprire la cassaforte).
art. 625 cod. pen. n.5
Aggravante contestata ma esclusa dal giudice di primo grado e la Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione per quanto riguarda il reato per cui vi e condanna.
art. 110 cod. pen.
Concorrente nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari giustificassero l'attribuzione del concorso di Tafciu nella consumazione del furto.
art. 624 cod. pen.
Norma richiamata nella rubrica di imputazione (reato principale); la sentenza di merito ha valutato che gli elementi fattuali corrispondessero alla fattispecie contestata e la Cassazione non ha ravvisato contraddizioni tali da assorbire il giudizio.
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa per sostenere diversa qualificazione (ricettazione); la Corte ha ritenuto che i fatti descritti (effrazione, utilizzo di strumenti, possesso immediato della refurtiva) fossero compatibili con il reato di furto aggravato e non con una mera ricettazione, pertanto la diversa qualificazione non e stata accolta.
art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Limite formale alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte richiama la regola che il ricorso deve essere articolato nei limiti necessari alla decisione.
Massime di principio
- Dichiarazioni spontanee rese all'organo di polizia giudiziaria senza assistenza del difensore sono in linea generale inutilizzabili in dibattimento; tuttavia una ammissione formale resa davanti al giudice con assistenza rende tale vizio irrilevante se fornisce la prova della circostanza contestata.
- Il possesso immediato di parte della refurtiva, il rinvenimento nel veicolo e la coincidenza temporale con il furto, unitamente a elementi tecnici come tabulati telefonici che collocano il cellulare vicino al luogo del fatto, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere una condanna per concorso in furto.
- Perche un'aggravante sia revocata occorre che la motivazione di merito dimostri l'assenza degli elementi fattuali che la giustificano; se le sentenze di merito descrivono effrazione e uso di strumenti l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 puo essere confermata.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs furto) deve essere sostenuta con elementi fattuali alternativi convincenti; la mera proposta di diversa qualificazione senza contrastare le ricostruzioni fattuali non e sufficiente.
- Una sentenza di appello che rinvia per la ricostruzione dei fatti alla sentenza di primo grado non e automaticamente viziosa: quando le motivazioni dei due gradi formano un corpo argomentativo coerente la Cassazione non censura la riproposizione.
- Un vice di utilizzazione di una prova processuale non determina annullamento automatico se esistono dichiarazioni o prove suscettibili di provare il fatto in modo autonomo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20032/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20040/2022 del 23/05/2022
- Sentenza penale · 23 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20041/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →