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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava inosservanza ed errata applicazione della legge penale nella determinazione della pena: il Tribunale di Asti, dopo aver riconosciuto aggravanti (art. 625 n.2 e la recidiva reiterata) e attenuanti generiche, avrebbe effettuato il bilanciamento solo tra le aggravanti e le attenuanti generiche determinando la pena base, per poi escludere dall'ulteriore bilanciamento l'attenuante speciale di cui all'art. 62 n.4 e applicarla separatamente riducendo la pena. Si eccepiva la violazione del principio di unità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen., secondo cui tutte le circostanze (aggravanti e attenuanti) rilevanti devono essere confrontate simultaneamente, salvo i casi in cui la legge espressamente vieti la comparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze e alla conseguente determinazione della pena. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Asti, in composizione monocratica, per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena, affinché sia effettuata la comparazione unitaria di tutte le circostanze (incluse l'attenuante di cui all'art. 62 n.4, le attenuanti generiche, l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 e la recidiva) conformemente al principio stabilito dall'art. 69 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma di concorso di reati (concorso di persone od azioni); citata tra i capi di imputazione ma non oggetto diretto del motivo di ricorso.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il tipo penale (furto) e la cornice edittale; il Tribunale ha determinato la pena base all'interno della cornice prevista da questa norma.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante specifica riconosciuta dal Tribunale; la Corte ha ricordato che tale aggravante non è tra quelle per le quali opera un divieto generale di comparazione, quindi deve essere posta a confronto unitario con le attenuanti.

  • art. 99 quarto comma cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la recidiva reiterata è stata ritenuta dal Tribunale ma la Corte ha richiamato che l'art. 69 cod. pen. prevede un divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, senza impedire però la partecipazione della recidiva al giudizio unitario di comparazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuante generale riconosciuta dal Tribunale (circostanze di lieve entità o simili); è stata considerata nel bilanciamento unitario delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante speciale applicata dal Tribunale nella fase successiva senza includerla nel giudizio di comparazione unitario; la Cassazione ha stabilito che anche questa attenuante deve essere sottoposta al confronto simultaneo con le aggravanti, salvo diversa previsione normativa.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio chiave: il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario e obbliga a confrontare simultaneamente tutte le circostanze aggravanti e attenuanti contestate e ritenute; il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è richiamato ma non autorizza a escludere attenuanti dal bilanciamento se la legge non lo prevede espressamente.

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. Sez. 1 n. 28109/2021, Sez. 2 n. 17347/2021, Sez. 3 n. 28258/2008)

    La Corte richiama precedenti che hanno affermato il principio dell'unitarietà del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen., utilizzandoli come parametro interpretativo per annullare la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze (art. 69 cod. pen.) è unitario: il giudice deve confrontare simultaneamente tutte le aggravanti e tutte le attenuanti rilevate, non operare bilanciamenti parziali tra un sottoinsieme di circostanze.
  • Un'attenuante non può essere "esclusa" dal bilanciamento e applicata separatamente dopo la determinazione della pena base, salvo che la legge disponga espressamente un diverso regime per quella circostanza.
  • La recidiva reiterata impone il rispetto del divieto di prevalenza delle attenuanti su di essa, ma ciò non autorizza a sottrarre la recidiva o altre circostanze dal giudizio unitario di comparazione; occorre valutare la loro incidenza nell'ambito del bilanciamento complessivo.
  • Se il giudice di merito non osserva il principio di comparazione unitario, la Corte di Cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame limitato al punto relativo alla comparazione e al calcolo della pena.
  • Nel rito abbreviato resta fermo l'obbligo di effettuare correttamente il bilanciamento delle circostanze: le eventuali riduzioni previste per la scelta del rito vanno applicate dopo che la pena è stata determinata correttamente mediante il confronto unitario delle circostanze.

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