Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Ancona per due punti: 1) omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'autoveicolo in relazione al reato contestato al capo A (art. 187, comma 8 Cod. Strada), dovuta al richiamo a quanto previsto dall'art. 186, comma 7; 2) errata assoluzione dal reato contestato al capo B (guida senza patente, art. 116, comma 15 Cod. Strada) perché il Tribunale non ha valutato la recidiva infrabiennale contestata, atteso che era stata rilevata una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata il 12 agosto 2016, meno di due anni prima del fatto oggetto del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa confisca del veicolo (capo A) e alla dichiarazione di non punibilità per il capo B, e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio. In sede di rinvio il giudice dovrà: a) applicare la confisca dell'autoveicolo se risulterà che il veicolo non appartiene a persona "estranea" al reato secondo la nozione giurisprudenziale (non la sola intestazione formale, ma l'assenza di condizioni che rendano imputabile a terzi una responsabilità o negligenza che abbia consentito la circolazione); b) verificare e, se confermata la recidiva nel biennio (anche se la precedente violazione è stata sanzionata amministrativamente e definitivamente accertata), affermare la responsabilità penale per guida senza patente e irrogare le conseguenti sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    Richiama le sanzioni previste per l'art. 186, comma 7, tra cui la confisca dell'autoveicolo, imponendo l'applicazione dell'accessorio anche quando sia stata inflitta una misura sostitutiva (la confisca può essere sospesa in attesa dell'esito del lavoro di pubblica utilità ma non omessa)

  • art. 186 Codice della Strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca per violazioni legate alla guida in stato di alterazione; tale confisca è richiamata dall'art. 187, comma 8, e va applicata salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato secondo la nozione giurisprudenziale

  • art. 116 Codice della Strada

    La fattispecie di guida senza patente assume rilevanza penale ove ricorra la recidiva nel biennio

  • art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8

    Ha esteso la nozione di recidiva infrabiennale prevedendo che la recidiva si configura non solo quando esista un precedente accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando vi sia una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; però la norma opera solo per fatti commessi dopo la sua entrata in vigore

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare e rinviare con indicazione dei punti da riesaminare dalla corte di merito

Massime di principio

  • La confisca amministrativa del veicolo richiamata da norme sul comportamento alla guida deve essere applicata dal giudice penale quando prevista; l'applicazione non è esclusa dall'irrogazione di sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità), le quali possono soltanto sospendere l'esecuzione della confisca fino all'esito della misura sostitutiva.
  • La 'persona estranea' al reato, che esclude la confisca, va intesa in termini sostanziali e non formali: non basta la semplice intestazione a terzi, occorre che dal comportamento del proprietario non emerga negligenza o responsabilità che renda possibile la circolazione del mezzo per il reato.
  • Per la fattispecie di guida senza patente la recidiva infrabiennale può essere attestata anche da una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, ma ciò vale solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative che hanno esteso la recidiva anche alle sanzioni amministrative.
  • Se la recidiva contestata riguarda un fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma che estende la recidiva alle violazioni amministrative, la recidiva va valutata solo se esiste un precedente accertamento giudiziale definitivo.
  • La Corte di Cassazione annulla e rinvia quando il giudice di merito ha omesso di applicare una sanzione prevista dalla legge o ha omesso di esaminare profili essenziali (es. recidiva): in sede di rinvio il giudice di merito deve provvedere secondo le indicazioni della Cassazione, valutando i fatti e le condizioni di legge già richiamate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.