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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34266 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento (Euro 125.268) relativa all'utilizzo di un credito d'imposta per spese di ricerca: la società aveva portato il credito in dichiarazione 2008 ma non lo aveva indicato nel quadro RU della dichiarazione di quell'anno (omissione poi sanata con dichiarazione integrativa del 4 aprile 2011). La questione centrale è se l'omessa indicazione nel quadro RU comporti decadenza del beneficio e se tale omissione possa essere rimediata con dichiarazione integrativa o istanza di rimborso. La ricorrente sosteneva che la disciplina del D.Lgs. n. 297/1999 non prevedeva una sanzione di decadenza e che, comunque, la dichiarazione integrativa avrebbe potuto sanare l'omissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che l'indicazione del credito d'imposta nel quadro RU costituisce un atto negoziale di manifestazione di volontà, richiesto a pena di decadenza dalle norme vigenti richiamate (in particolare D.M. 22 luglio 1998, n. 275, art. 6, e L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 11) e che il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 rimanda espressamente alla disciplina previgente, rendendo applicabile la stessa sanzione di decadenza. Ne consegue che la dichiarazione integrativa tardiva non ha sanato l'omissione e la pretesa dell'Amministrazione risultava legittima; il ricorso è stato rigettato e non sono state decise le spese di cassazione per mancata costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.M. 22 luglio 1998, n. 275

    stabilisce che il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il beneficio è concesso; la Corte applica questa decadenza anche ai crediti richiamati dal D.Lgs. 297/1999.

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449

    normativa originaria sugli incentivi per la ricerca; la disciplina e le regole di decadenza richiamate vengono applicate anche quando i crediti sono richiamati da successivi decreti legislativi.

  • L. 5 ottobre 1991, n. 317

    prevede l'obbligo di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione a pena di decadenza; richiamata dalla giurisprudenza come fondamento della regola di irretrattabilità dell'atto di volontà.

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297

    disciplinando interventi a sostegno della ricerca, rimanda espressamente alla L. 449/1997 e al D.M. 275/1998; la Corte interpreta questo richiamo come estensione della sanzione di decadenza anche ai crediti disciplinati dal decreto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    fissa i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa (limite del 31 dicembre del quarto anno successivo), utilizzata dalla ricorrente nella discussione ma non idonea a superare la decadenza prevista per atti di volontà.

  • D.P.R. 23 luglio 1998, n. 322

    regola i termini per la dichiarazione integrativa; la Corte distingue tra emendabilità delle mere dichiarazioni di scienza e l'irretrattabilità delle manifestazioni di volontà soggette a decadenza.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamata dalla ricorrente (codice del processo tributario/diritti del contribuente) ma non ha prevalso rispetto al principio della decadenza per le manifestazioni di volontà.

  • D.P.R. 29 aprile 2000, n. 115

    disposizione processuale richiamata sulla contributo unificato; la Corte ha rilevato l'eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la normativa richiede l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione (quadro RU) 'a pena di decadenza', tale indicazione è considerata manifestazione di volontà e non una mera dichiarazione di scienza: l'omissione comporta perdita del beneficio e non è sanabile con una dichiarazione integrativa tardiva.
  • Se una norma (es. D.Lgs. che disciplina incentivi) rinvia espressamente a precedenti disposizioni che prevedono decadenze, la sanzione di decadenza si estende anche al regime richiamato.
  • La dichiarazione integrativa è utilizzabile entro i limiti temporali previsti (D.P.R. 322/1998 e D.P.R. 600/1973) per correggere errori che danneggiano l'Erario o per emendare dichiarazioni di scienza; non può sanare omissioni qualificate dalla legge come atti negoziali soggetti a decadenza.
  • Possibili vie alternative per il contribuente: dimostrare che l'errore era conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione (per far valere la pretesa non opponibile), oppure esercitare rimedi di diritto (istanza di rimborso nei termini, impugnazione quando pertinenti), ma non confidare nella semplice integrativa oltre il termine quando è in gioco un atto di volontà soggetto a decadenza.
  • Prima di utilizzare un credito agevolativo, è essenziale verificare la normativa applicabile e gli obblighi formali (dove e quando indicare il credito) perché il mancato rispetto può comportare perdita definitiva del beneficio, anche se il credito esiste sostanzialmente.

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