Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio trae origine dalla domanda di un cliente contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni che egli assumeva subiti a causa della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi, ritenuta illegittima. Secondo la prospettazione attorea, in un precedente giudizio il Tribunale aveva già accertato l’esistenza di un credito restitutorio del cliente nei confronti della banca e aveva ordinato la revoca della segnalazione. Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda ritenendola prescritta; la Corte d’appello ha confermato, osservando che il danno era già percepibile e azionabile nel precedente giudizio, in cui il cliente aveva dedotto un decremento del volume d’affari già nel 2002. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine avrebbe dovuto decorrere solo dalla sentenza del 2010 che aveva accertato l’illegittimità della segnalazione; 2) omessa pronuncia sul fatto decisivo costituito dalla data di deposito della CTU del precedente giudizio, poiché solo con essa sarebbe stata accertata l’anatocisticità del rapporto e quindi l’illegittimità della segnalazione; 3) omessa pronuncia in relazione alla decorrenza della prescrizione in caso di illecito permanente, assumendo che il dies a quo dovesse coincidere con la cessazione della condotta, cioè con la revoca/cancellazione della segnalazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la prescrizione sulla già avvenuta percezione del danno e sulla sua azionabilità sin dal precedente giudizio; inoltre le ragioni della Corte d’appello non erano state specificamente contestate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il divieto di dedurre in cassazione un omesso esame di fatto in presenza di "doppia conforme", essendo il giudizio instaurato dopo l’11 settembre 2012. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione non adeguatamente localizzata negli atti e, comunque, la Corte ha ribadito che la deduzione sul termine di prescrizione può essere rilevata anche d’ufficio solo se fondata su fatti già allegati tempestivamente. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il giudice d’appello ha ritenuto che il danno fosse già percepibile e azionabile prima della sentenza del 2010.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla prescrizione del risarcimento del danno; la Corte non ha accolto la tesi del dies a quo ancorato all’accertamento giudiziale dell’illegittimità.
art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
in presenza di doppia conforme non è deducibile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico nei limiti prospettati dalla norma.
chi deduce una questione in cassazione deve trascrivere o localizzare gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo della Corte.
le questioni di prescrizione fondate su nuove allegazioni di fatto devono rispettare i termini di preclusione del thema decidendum.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o del dies a quo della prescrizione.
- In tema di prescrizione del risarcimento del danno, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere effettivamente fatto valere e il danneggiato abbia percezione del pregiudizio; non è necessario attendere l’accertamento giudiziale definitivo dell’illegittimità del fatto generatore, se il danno era già conoscibile e azionabile.
- Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame di un fatto storico nei limiti previsti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La deduzione di un diverso termine di prescrizione integra una questione che può essere rilevata anche d’ufficio solo se basata su fatti storici già tempestivamente allegati; se invece richiede nuove allegazioni, incontra le preclusioni del processo di merito.
- Chi invoca in cassazione una questione processuale o fattuale deve indicare e localizzare con precisione negli atti i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
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