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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28489/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato ha agito per ottenere dai propri ex assistiti il compenso professionale per l'attività difensiva svolta in un precedente giudizio civile promosso dai medesimi contro due società, relativo alla richiesta di risarcimento dei danni per il superamento dei limiti di emissione di polveri sottili nella zona del cantiere della nuova stazione TAV di Bologna. Il giudice di pace, poi il tribunale in appello, hanno ritenuto che l'attività fosse sostanzialmente unitaria per tutti gli assistiti, perché fondata su identica posizione processuale, su atti difensivi comuni e sulla stessa strategia difensiva, applicando l'art. 4, comma 4, del D.M. 140/2012 e liquidando un unico compenso con le maggiorazioni tabellari. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2233 c.c. per avere il tribunale riconosciuto un compenso unitario non adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale; 2) violazione dell'art. 4, comma 4, D.M. 140/2012 per la mancata motivazione sulla ulteriore diminuzione dei valori minimi tabellari; 3) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al diritto a percepire somme ulteriori, con reiterazione della richiesta di prova testimoniale già dedotta in merito nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito dell'attività svolta dal difensore, preclusa in cassazione, e ha ribadito il principio per cui, quando più parti con identica posizione processuale sono assistite dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico, salvo gli aumenti tabellari, anche se siano stati predisposti atti distinti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non specificava i singoli conteggi e le voci tariffarie asseritamente violate, rendendo impossibile il controllo di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la doglianza di vizio motivazionale tendeva al riesame del merito e perché non è consentito censurare il mancato ingresso di una prova senza indicare specificamente i fatti da provare e la loro decisività. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    la liquidazione del compenso professionale va esaminata secondo i criteri legali, ma in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sull'entità dell'attività svolta quando il giudice di merito abbia motivato il compenso unitario sulla base di una difesa comune e di atti unici.

  • art. 4, comma 4, D.M. 140/2012

    in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e assistite dallo stesso difensore, è dovuto un compenso unico, con possibilità di aumento nelle percentuali previste; la norma è stata applicata valorizzando la redazione unitaria degli atti e la strategia difensiva comune.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi, pur non esplicitando la specifica ipotesi di ricorso, sono stati ricondotti dalla Corte al n. 3 per i primi due motivi e al n. 5 per il terzo, ma ciò non ha evitato la declaratoria di inammissibilità delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando più soggetti hanno identica posizione processuale e sono difesi dallo stesso avvocato, il compenso professionale può essere liquidato come unico compenso, anche se il difensore abbia predisposto più atti, purché l'attività sia sostanzialmente unitaria.
  • In cassazione la censura contro la liquidazione del compenso professionale è inammissibile se si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito dell'attività difensiva svolta.
  • La denuncia di violazione delle tariffe o dei parametri forensi richiede la specifica indicazione dei conteggi contestati e delle voci asseritamente violate, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere un riesame complessivo della vicenda processuale; è censurabile solo l'anomalia motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La mancata ammissione di una prova non può essere denunciata in cassazione senza indicare con precisione i fatti da provare e la loro decisività, poiché altrimenti la censura si risolve in un'indagine esplorativa inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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