Cassazione Penale, Sentenza n. 20884/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio: contestazione sull'ambito del devolutum (sostiene che il giudice di rinvio avrebbe dovuto riesaminare anche l'offensività del danno e il dolo), doglianze relative all'interpretazione dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 (omessa timbratura/badge) e censura sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato o per questioni non consentite in questa sede. Ha ritenuto che: 1) le questioni sul dolo e sull'offensività erano estranee al devolutum o ormai giudicate e che l'art. 131-bis presuppone l'integrazione del reato nel suo complesso; 2) l'interpretazione della nozione di "fraudolento" ai fini dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 è stata corretta e coerente con la giurisprudenza relativa all'abusiva timbratura/badge; 3) la maggiorazione applicata per continuazione era motivata e non sproporzionata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 25
Richiamata nella doglianza del ricorrente; non hanno rilevato violazioni costituzionali autonome rispetto ai motivi di ricorso; principio della legalità delle pene resta preservato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone l'integrazione completa del reato (elemento materiale e soggettivo). Il giudice di rinvio chiamato a verificare solo l'applicabilità di questa causa non può riesaminare fatti già giudicati o questioni estranee al devolutum.
Riferimento generale ai reati di truffa nelle censure; la Corte ha ritenuto corretti gli accertamenti sui vari capi e sulle modalità di continuazione e prescrizione.
Richiamato in relazione alla continuazione dei reati e al cumulo delle pene; la Corte ha motivato l'aumento per continuazione in misura coerente.
D.lgs. 165/2001, art. 55-quinquies
Il termine "fraudolento" è interpretato comprensivamente: rientrano condotte che creano una situazione di apparenza (ad es. abusiva timbratura del proprio o altrui badge, consegna del badge a terzi o utilizzo del tesserino elettronico di altri per attestare presenza).
Codice di procedura penale, art. 627 comma 3
Richiamato nelle censure sul dovere del giudice di rinvio; la Corte ha ritenuto che non si potessero riaprire questioni non devolute e che la motivazione applicata fosse coerente con la sentenza rescindente.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio limitatamente all'accertamento dell'applicabilità di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice di rinvio non può riesaminare profili non devoluti o fatti ormai definiti da giudicato.
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede che il fatto sia accertato nella sua completezza (elemento materiale e soggettivo); non può essere invocata per evitare l'accertamento della sussistenza del reato.
- Nell'ambito del d.lgs. 165/2001, art. 55-quinquies, la nozione di "fraudolento" è ampia e comprende anche comportamenti che realizzano una situazione di mera apparenza (ad es. abusiva timbratura o uso del badge altrui).
- Questioni non sollevate nei precedenti gradi o nel precedente ricorso per cassazione possono risultare precluse per effetto del giudicato; chi impugna in cassazione deve attenersi al devolutum e ai motivi ammessi.
- La quantificazione della pena, specie nell'ipotesi di continuazione con reati prescritti, può comportare aumenti contenuti motivati dalla complessività della condotta e non è automaticamente nulla se non superiore alla precedente misura assoluta.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Cassazione valuta anche profili di colpa nella determinazione di tale somma.
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