Cassazione Civile, Sentenza n. 41586/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato il Tribunale dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a Giuseppe Cannetiello e disponendone la reintegra. Le censure principali sono: (i) incompetenza del giudice del lavoro ratione materiae in presenza di procedura concorsuale (amministrazione straordinaria) e conseguente prevalenza della competenza del Tribunale fallimentare/art.24 L. fall.; (ii) errata valutazione dell'onere della prova circa l'obbligo di repéchage (reimpiego in mansioni disponibili) e mancato riconoscimento, a favore della società, dell'adempimento del relativo obbligo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato il principio secondo cui la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e alla reintegra rientra nella competenza del giudice del lavoro anche se il datore è sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria. Ha inoltre ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova posta a carico del datore di lavoro circa la sussistenza dei requisiti del giustificato motivo oggettivo e dell'impossibilità di repéchage, e ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il datore non ha dimostrato l'impossibilità di riallocare il lavoratore in altre mansioni. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
"il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore"
La Corte ha escluso l'applicazione automatica di tale norma alle azioni volte all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento: tali azioni non nascono dalla procedura concorsuale e pertanto restano di competenza del giudice del lavoro
d.lgs. n. 270/1999, artt. 13 e 53
Richiamati dalla ricorrente in tema di incompetenza funzionale; la Corte non ha ritenuto che tali disposizioni incidano sulla competenza del giudice del lavoro per le domande di accertamento e reintegra
legge n. 604/1966, artt. 3 e 5
Richiamate in relazione ai criteri di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha confermato che ai sensi di tale disciplina il datore deve provare la soppressione del posto, la riferibilità a scelte organizzative effettive e l'impossibilità di reimpiego
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha attribuito al datore l'onere di provare i fatti costitutivi dell'effettiva impossibilità di repéchage, sebbene possa avvalersi di presunzioni
art. 18, legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)
Richiamata in ordine alla diversa domanda risarcitoria: la Corte territoriale aveva ritenuto improcedibile la sola domanda di risarcimento ex art.18, mentre le domande di accertamento e reintegra restavano proponibili
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata in relazione all'obbligo contributivo (contributo unificato) e annotata dalla Corte in dispositivo in ordine all'eventuale versamento
Costituzione, art. 41
Richiamata a supporto del principio di libertà di iniziativa economica e del limite alla sindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali in termini di congruità/opportunità
Massime di principio
- La competenza a conoscere delle azioni volte all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e alla reintegra resta del giudice del lavoro anche se il datore è sottoposto a procedura concorsuale di amministrazione straordinaria: tali azioni non si considerano originate dalla procedura concorsuale.
- Va operata una distinzione tra domande di mero accertamento o costitutive (es. annullamento del licenziamento e reintegra) e domande dirette a somme di denaro: per le prime permane la competenza del giudice del lavoro, per le seconde può operare l'improcedibilità o improseguibilità temporanea nelle fasi concorsuali.
- Sull'onere della prova inerente al giustificato motivo oggettivo e all'obbligo di repéchage grava il datore di lavoro: deve dimostrare cumulativamente (i) la soppressione del posto/reparto, (ii) la riferibilità della soppressione a scelte organizzative effettive e (iii) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni.
- Il datore può assolvere all'onere probatorio anche tramite presunzioni e non è imposto al lavoratore l'onere di indicare preventivamente i posti eventualmente disponibili.
- Nei procedimenti concorsuali i giudici distinguono tra tutela dei diritti patrimoniali (rientranti nella fase di verifica dello stato passivo) e tutela di interessi connessi alla posizione del lavoratore nell'impresa (non meramente patrimoniali), che giustificano la competenza del giudice del lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41568/2021 del 27/12/2021
- Sentenza lavoro · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41570/2021 del 27/12/2021
- Sentenza lavoro · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41578/2021 del 27/12/2021
- Sentenza lavoro · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41579/2021 del 27/12/2021
- Sentenza lavoro · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41580/2021 del 27/12/2021
- Sentenza lavoro · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41581/2021 del 27/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →