Cassazione Civile, Ordinanza n. 02014/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aderito alla proposta del relatore, rilevando solo un refuso nella descrizione della decisione di primo grado. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza ingiunzione emessa per una violazione del codice della strada e confermata dal Tribunale di Napoli in sede di opposizione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza e carenze istruttorie, lamentando la falsa applicazione degli artt. 2697, 210 e 414 c.p.c. e dell'art. 7-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare ha sostenuto che il giudice di merito non avrebbe considerato la richiesta di esibizione del provvedimento di conferimento dei poteri al funzionario che aveva sottoscritto l'ordinanza ingiunzione e l'ordine di deposito della documentazione rivolto a Comune e Prefettura; con il secondo motivo ha contestato l'affermazione del mancato raggiungimento della prova circa la cessazione dell'incarico del funzionario sottoscrittore, assumendo di aver prodotto documentazione non contestata proveniente dal sito istituzionale dell'ente. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e di decisività, poiché il ricorso non indicava quando e con quale atto fosse stata formulata l'istanza di esibizione né l'eventuale ordinanza di ammissione, e comunque la decisione di primo grado era stata resa in una sola udienza con assenza dell'opponente; il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se l'opponente deduce l'illegittimità dell'ordinanza per insussistenza della delega di firma, ha l'onere di provare il fatto negativo oppure di sollecitare gli strumenti istruttori disponibili, mentre l'inerzia processuale non supera la presunzione di legittimità dell'atto sanzionatorio.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del procedimento in base alla proposta del relatore
richiamato nei motivi, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure sul riparto dell'onere probatorio
invocato dal ricorrente in relazione all'ordine di esibizione di documenti
richiamato nei motivi di ricorso quale parametro processuale
indicato come parametro di impugnazione, ma le censure sono state reputate inammissibili
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
usato dalla Corte come ulteriore ragione di inammissibilità, perché la decisione di merito era conforme a un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità
art. 7, comma 9, lett. b), d.lgs. 150/2001
richiamato per affermare che il giudice di primo grado aveva deciso sulla base della documentazione prodotta in assenza dell'opponente
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte vi desse seguito decisorio
indicato dalla giurisprudenza richiamata come strumento istruttorio che l'opponente può sollecitare presso il giudice
richiamato nel principio giurisprudenziale sulle facoltà istruttorie del giudice in materia di opposizione a sanzione amministrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
richiamata in relazione ai poteri istruttori del giudice nell'opposizione a sanzione amministrativa
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, riproducendone il contenuto rilevante e indicando dove siano stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e decisività.
- In tema di opposizione a ordinanza ingiunzione, se il deducente contesta la legittimazione del funzionario firmatario per assenza di delega, grava su di lui l'onere di allegare e dimostrare il fatto negativo oppure di attivare i poteri istruttori del giudice; la mera inerzia processuale non è sufficiente a superare la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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