Cassazione Civile, Ordinanza n. 21618/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato per violazione dell'art. 142 C.d.S., avverso il quale il destinatario aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace, ottenendo un accoglimento solo parziale. Nel successivo appello, il Tribunale di Vasto ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per asserita carenza dei requisiti di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto non individuasse adeguatamente le parti della sentenza da censurare, le ragioni della violazione di legge e la loro rilevanza. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: i primi tre contestavano la declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che l'atto conteneva doglianze specifiche e che la riproposizione delle difese già svolte in primo grado era sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia; il quarto e il quinto invocavano l'efficacia di giudicati esterni intervenuti su verbali relativi alla medesima vicenda e criticavano la mancata considerazione di tali decisioni anche ai fini delle spese; il sesto deduceva l'illegittimità della sanzione per mancato controllo degli apparecchi di rilevazione della velocità, richiamando la giurisprudenza costituzionale; il settimo e l'ottavo riguardavano la regolazione delle spese e la mancata pronuncia su ulteriori questioni di costituzionalità.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. come modificato, l'atto di gravame deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, ma non richiede formule sacramentali né la formale indicazione delle parti della sentenza da impugnare o un progetto alternativo di decisione. È sufficiente una critica specifica e intellegibile alle statuizioni del primo giudice, anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni già dedotte in primo grado, purché consenta al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Vasto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la norma violata dal verbale originario posto a base dell'opposizione.
L'appello è inammissibile solo se non consente di individuare con chiarezza questioni e punti contestati; non sono richieste formule sacramentali né una specifica indicazione formale delle parti della sentenza impugnate.
Richiamato come parametro di censura per omessa pronuncia o per l'asserita carenza di specificità dell'appello.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a sostegno delle doglianze sul corretto sindacato del giudice di merito.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa e dell'effettività del gravame.
art. 7, comma primo, D.Lgs. 150/2001
Richiamato quale norma del rito applicabile all'opposizione a sanzione amministrativa.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
Usato come base per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per sostenere l'efficacia vincolante dei giudicati esterni invocati dal ricorrente.
Richiamato insieme alle norme sul giudicato esterno e sulle spese, ma non decisivo nella soluzione finale.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.
Richiamato per il valore del giudicato formale delle sentenze invocate.
Oggetto della censura di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso.
art. 4, comma primo e quinto, D.M. 55/2014
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Richiamato per l'asserita omessa pronuncia del giudice di merito.
D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012
Indicato come fonte della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., interpretata però in senso non formalistico.
Corte cost. n. 113/2015
Richiamata dal ricorrente in relazione alla questione dei controlli di velocità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e intellegibile della decisione impugnata, con chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, ma non impone formalità sacramentali né la redazione di un atto con struttura rigidamente predeterminata.
- La specificità dei motivi di appello può essere integrata anche dalla riproposizione delle medesime difese svolte in primo grado, purché l'atto consenta al giudice di percepire con certezza quali statuizioni della sentenza siano censurate e per quali ragioni.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando il giudice di merito adotta un'interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 342 c.p.c., trascurando il contenuto sostanziale delle doglianze effettivamente formulate.
- L'accoglimento di un motivo che colpisce la statuizione processuale assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure che presuppongono il riesame del merito o di questioni accessorie.
- I giudicati esterni possono essere rilevanti solo se effettivamente pertinenti ai fatti e alle questioni oggetto del giudizio; nel caso esaminato, tali doglianze sono rimaste assorbite per effetto dell'accoglimento dei primi motivi.
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