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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01032/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Caltanissetta il 4/12/2025. Sono state sollevate due censure: (1) omissione da parte della Questura di Ragusa del deposito della documentazione necessaria alla difesa, in particolare del provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del diniego di protezione internazionale (violazione degli artt. 178 c.1 lett. c) c.p.p. e art. 24 Cost.); (2) carenza motivazionale e mancato esame delle doglianze del trattenuto da parte del Giudice di Pace, che si era limitato a usare un modulo prestampato senza fornire analitica indicazione degli atti acquisiti e delle ragioni della convalida, con presunta violazione di norme sull'immigrazione (art. 14 d.lgs. 25/7/1998, n.286 e art. 15 par. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE) e principi costituzionali (artt. 13 e 111 Cost.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, nella convalida o proroga del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n.142/2015, il controllo giudiziario deve essere esaustivo e acquisire tutti gli elementi rilevanti, nonché garantire l'informativa prevista (art. 10-ter T.U. imm.) sui diritti del trattenuto (protezione internazionale, ricollocazione, rimpatrio volontario assistito). Ha censurato la decisione del Giudice di Pace per motivazione apparente e inidonea, redatta su modulo prestampato e priva di un percorso argomentativo comprensibile e coerente rispetto alle risultanze. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha ordinato la comunicazione del provvedimento al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina il trattenimento nei centri per i rimpatri; la Corte richiede che la convalida giudiziaria del trattenimento sia basata su un esame completo degli elementi posti a fondamento, dato il carattere temporale e invasivo della misura.

  • artt. 178, comma 1, lett. c) codice di procedura penale

    Rilevato rispetto alla regola del deposito degli atti e alla possibilità di esercitare la difesa; la mancata produzione di documenti rilevanti può incidere sul diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte tutela che la difesa del trattenuto possa svolgere efficacemente il proprio mandato quando vengano posti atti rilevanti.

  • art. 10-ter T.U. imm.

    La norma impone obblighi informativi ai fini della corretta identificazione e per ridurre abusi; la Corte ne fa un parametro per valutare la regolarità delle informazioni fornite al trattenuto.

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)

    Citato come quadro normativo dell'espulsione e delle tutele connesse; la Corte richiede che le garanzie previste siano effettivamente considerate nel giudizio di convalida.

  • art. 15, par. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE

    Rilevata in tema di rimpatrio e trattamento dei rimpatriati: il rispetto delle procedure e delle tutele comunitarie è parametro interpretativo per la legittimità del trattenimento.

  • artt. 13 e 111 Cost.

    Richiamati come principi costituzionali (libertà personale e giusto processo) che impongono motivazione adeguata e rispetto delle garanzie procedurali nella convalida del trattenimento.

  • Giurisprudenza di Sez. U. n. 25080/2003 e altre pronunce indicate

    La Corte si fonda sulla consolidata giurisprudenza che richiede motivazione dotata di coerenza, completezza e logicità; la motivazione apparente o meramente formale invalida il provvedimento.

Massime di principio

  • Nelle convalide del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n.142/2015 il giudice deve effettuare un controllo esaustivo acquisendo e indicando esplicitamente gli atti e gli elementi che giustificano la misura.
  • L'utilizzo di moduli prestampati senza una motivazione analitica e personalizzata è insufficiente: la motivazione deve essere coerente, completa e logica e rendere comprensibile il percorso argomentativo.
  • La mancata produzione di documenti rilevanti per la difesa (es. provvedimenti relativi alla protezione internazionale o alla sospensione dell'esecuzione) può compromettere la legittimità della convalida e integrare motivo di annullamento.
  • Deve essere garantita al trattenuto l'informativa prevista dal T.U. imm. (art. 10-ter) circa le possibilità di tutela e le opzioni procedurali; il silenzio o la mancata espressione non prevalgono se l'informativa non è stata svolta compiutamente.
  • In caso di motivazione apparente la Corte può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato quando il vizio riguardi la struttura logico-argomentativa essenziale a decidere sulla legittimità della misura.

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