Cassazione Civile, Ordinanza n. 23886/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per compensi e spese relativi a due giudizi amministrativi. Il cliente propose opposizione sostenendo di avere già pagato quanto dovuto, oppure che il credito fosse comunque estinto per inattività del difensore e per conseguenti pregiudizi, chiedendo in subordine la riduzione delle somme. In primo grado l'opposizione fu accolta e i decreti revocati; in appello il professionista ottenne la riforma della decisione e la condanna del cliente al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella originariamente ingiunta, con interessi dalla messa in mora. Il professionista ricorse in cassazione con tre motivi: (1) dedusse violazione della disciplina tariffaria forense, lamentando l'applicazione della tariffa del d.m. n. 585 del 1994 anziché di quella del d.m. n. 392 del 1990, oltre a vizi motivazionali e alla mancata acquisizione dei pareri del consiglio dell'ordine; (2) dedusse violazione dell'art. 1224 c.c. e norme sulle prove, sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuto il maggior danno da ritardo; (3) censurò la liquidazione delle spese e la compensazione parziale. Il cliente resistette e propose ricorso incidentale, lamentando violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'avvenuto pagamento dei compensi, l'incapacità dei testi, la documentazione di primo grado e la decorrenza degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché confuso e cumulativo, osservando comunque che i compensi professionali forensi sono crediti di valuta e che la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe vigenti nel momento rilevante della prestazione; ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sul maggior danno ex art. 1224 c.c. perché nuova, non essendo stata trattata nella sentenza impugnata; ha infine ritenuto infondato il motivo sulle spese, poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo analitico la liquidazione e la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio e introduceva censure generiche o nuove sulla decorrenza degli interessi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamata in relazione alla liquidazione dei compensi professionali forensi e al regime delle tariffe applicabili
d.m. n. 392 del 1990
invocato dal ricorrente principale come tariffa applicabile ratione temporis, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
ritenuto dalla Corte d'appello parametro di liquidazione per l'attività professionale svolta nel periodo rilevante
richiamato dalla censura del ricorrente principale in tema di compenso professionale
la Corte richiama il principio per cui, nel ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno può essere presunto se l'inflazione supera il tasso legale; nel caso concreto la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile
richiamato nella censura del ricorrente principale e del ricorrente incidentale in tema di valutazione della prova
la Corte esclude che la censura possa risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio
richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova in tema di pagamento e maggior danno
richiamato nella deduzione sulla presunzione del maggior danno
richiamato dal ricorrente principale in tema di spese di lite
la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito
richiamato per censurare la motivazione della liquidazione delle spese
richiamato nel motivo sulle spese
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per sostenere il vizio di motivazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- I crediti dell'avvocato per prestazioni professionali rese al cliente sono crediti di valuta e vanno liquidati secondo le tariffe vigenti nel momento rilevante della prestazione, distinguendo tra diritti e onorari secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che cumuli in modo confuso più questioni eterogenee senza consentire di individuare con chiarezza le singole violazioni denunciate e il concreto interesse alla loro decisione.
- La doglianza sul maggior danno da ritardato pagamento di un'obbligazione di valuta è inammissibile se introduce una questione nuova non trattata nella sentenza impugnata.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese processuali rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una rigorosa corrispondenza matematica tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente.
- Le censure di legittimità che sollecitano una nuova valutazione delle prove, senza denunciare un omesso esame di fatti decisivi o una vera violazione dei canoni legali di valutazione, sono inammissibili.
- La parte che deduce l'avvenuto pagamento di un debito deve offrire una censura specifica e decisiva; in mancanza, il motivo che mira soltanto a rivalutare il compendio istruttorio non può essere accolto.
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