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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9295/2020 del 20/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Tre operai siderurgici hanno chiesto alla società datrice di lavoro il risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale che assumevano di aver subito per l’esposizione all’amianto durante lo svolgimento delle mansioni. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’8 giugno 2016, ha confermato il rigetto, condividendo le consulenze medico-legali che avevano escluso il nesso causale tra l’attività lavorativa e le lievi patologie respiratorie dei lavoratori e rilevando l’assenza di elementi obiettivi a sostegno del turbamento psicologico lamentato per il timore di contrarre una malattia. Con due motivi, esaminati congiuntamente, i lavoratori hanno denunciato: la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., degli artt. 2043, 2059, 2087 e 2727 c.c. e delle disposizioni regolamentari richiamate, contestando il diniego del risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare morale ed esistenziale; la violazione degli artt. 2087, 2059 e 2697 c.c., sostenendo che la rilevanza dell’esposizione all’amianto fosse stata provata; nonché la violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., per asserita omissione di pronuncia o di valutazione sulla rilevanza causale dell’esposizione all’amianto e ad altri fattori morbigeni.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva interpretato e deciso la domanda, motivando sull’assenza di rilevanza causale dell’esposizione; ha precisato che le censure relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di ottenere in Cassazione una diversa valutazione delle prove, in mancanza della deduzione di un uso di prove non ritualmente acquisite o di un’erronea gestione delle prove legali. Ha ritenuto corretta l’esclusione del danno morale soggettivo in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno risarcibile, e ha ribadito che il danno non patrimoniale, compreso quello esistenziale, non è in re ipsa: deve essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni, sulla base di fatti concreti idonei a dimostrare la sofferenza o un radicale cambiamento delle abitudini e della vita. Nel caso concreto erano stati esclusi il nesso causale con le patologie e l’allegazione di circostanze obiettive da cui desumere sofferenza o mutamenti di vita. Le ulteriori doglianze sulla genericità delle allegazioni e sull’accertamento di fatto sono state dichiarate inammissibili, non essendo stati dedotti un vizio motivazionale ammissibile o uno specifico fatto omesso. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel caso di specie, l’interpretazione della originaria domanda sul punto è stata adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, conseguentemente, sempre con idonea motivazione ha ritenuto insussistente la rilevanza causale dell’esposizione all’amianto, nulla omettendo con riguardo alla pronunzia richiesta.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha interpretato la domanda, ne ha individuato il contenuto e ha deciso la questione controversa con motivazione adeguata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi in sede di legittimità per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.

    La censura di violazione delle regole sulle prove è ammissibile in Cassazione solo nei casi di uso di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, di mancato rispetto delle prove legali o di attribuzione di efficacia di piena prova a elementi soggetti a libero apprezzamento; non può servire a richiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2059 c.c.

    Non può che ritenersi infondata la censura dei ricorrenti con cui, in sostanza, si chiede l’autonoma risarcibilità del danno morale di tipo soggettivo, anche in assenza del danno biologico o di altro evento produttivo del danno patrimoniale ex art. 2059 e 1226 c.c., in combinato disposto con l’art. 32 Cost., in quanto le argomentazioni della sentenza di secondo grado sono conformi alle statuizioni della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26972 del 2008, recentemente confermate dalla Sezione Lavoro (Cass. 27.2.2019 n. 5747; Cass. 20.08.2019 n. 21460), che hanno escluso sia la tesi che identificava il danno non patrimoniale nella lesione stessa del diritto (danno – evento) sia quella costituita dalla affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, in quanto si è osservato che entrambe le posizioni avrebbero snaturato la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.

    Il danno non patrimoniale non coincide con la lesione del diritto e non è automaticamente esistente in re ipsa; il danno morale soggettivo non è autonomamente risarcibile sulla sola base della lesione, in assenza di un danno o evento risarcibile allegato e provato.

  • art. 2697 c.c.

    Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto.

    Chi domanda il risarcimento del danno non patrimoniale deve provarne l’esistenza; il danno esistenziale richiede la dimostrazione di concrete conseguenze sulla vita o sulla personalità, e non può essere presunto dalla sola esposizione a un fattore nocivo.

  • art. 2087 c.c.

    Nel caso in esame la Corte d’appello, con riferimento al danno biologico, ha escluso, come detto, il nesso di causalità mentre, con riguardo al danno non biologico, ha affermato che non erano stati allegati elementi obiettivi sulla base dei quali risalire alla sofferenza e al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

    Nel caso deciso, la dedotta violazione degli obblighi di tutela del datore non fondava il risarcimento in assenza di prova del nesso causale tra esposizione lavorativa e patologie e di allegazioni concrete circa il danno non biologico.

  • art. 2043 c.c.

    Nel caso in esame la Corte d’appello, con riferimento al danno biologico, ha escluso, come detto, il nesso di causalità mentre, con riguardo al danno non biologico, ha affermato che non erano stati allegati elementi obiettivi sulla base dei quali risalire alla sofferenza e al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

    La pretesa risarcitoria richiede l’accertamento del nesso causale e l’allegazione e prova delle conseguenze dannose; il mero timore soggettivo, senza circostanze concrete che ne dimostrino gli effetti, non basta.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte territoriale ha ben inquadrato la fattispecie secondo la impostazione che di esso ha dato la citata sentenza delle Sezioni Unite la quale, sotto il profilo probatorio, ha ammesso al riguardo la prova presuntiva previa, però, allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

    Il danno non patrimoniale può essere provato per presunzioni, ma il danneggiato deve allegare fatti concreti e concatenati che consentano di inferire il fatto ignoto, cioè l’effettiva sofferenza o il mutamento esistenziale.

  • art. 1226 c.c.

    Non può che ritenersi infondata la censura dei ricorrenti con cui, in sostanza, si chiede l’autonoma risarcibilità del danno morale di tipo soggettivo, anche in assenza del danno biologico o di altro evento produttivo del danno patrimoniale ex art. 2059 e 1226 c.c., in combinato disposto con l’art. 32 Cost., in quanto le argomentazioni della sentenza di secondo grado sono conformi alle statuizioni della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26972 del 2008, recentemente confermate dalla Sezione Lavoro (Cass. 27.2.2019 n. 5747; Cass. 20.08.2019 n. 21460), che hanno escluso sia la tesi che identificava il danno non patrimoniale nella lesione stessa del diritto (danno – evento) sia quella costituita dalla affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, in quanto si è osservato che entrambe le posizioni avrebbero snaturato la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.

    La liquidazione equitativa non rende risarcibile un danno non dimostrato: presuppone l’esistenza di un danno risarcibile e non consente di riconoscere autonomamente il danno morale in assenza di un danno o evento produttivo di conseguenze pregiudizievoli.

  • D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, art. 1

    Le articolazioni delle censure, infatti, come formulate, si risolvono, nella sostanza, nella richiesta di riesame dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in fatto, che non è deferibile al giudice di legittimità cui spetta solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di legittimità al giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio.

    La disposizione è soltanto richiamata tra le norme invocate dai ricorrenti e la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

  • D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 27, art. 5

    Le articolazioni delle censure, infatti, come formulate, si risolvono, nella sostanza, nella richiesta di riesame dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in fatto, che non è deferibile al giudice di legittimità cui spetta solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di legittimità al giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio.

    La disposizione è soltanto richiamata tra le norme invocate dai ricorrenti e la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e art. 1 -bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La misura dell’ulteriore contributo è pari a quella prevista per il ricorso, secondo il richiamo al comma 1-bis, quando ne ricorrano i presupposti e se dovuto.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: in Cassazione la censura è configurabile solo in presenza di specifiche anomalie nell’acquisizione o nella valutazione delle prove, quali l’uso di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, il mancato rispetto delle prove legali o l’attribuzione di efficacia legale a elementi liberamente valutabili.
  • La censura di omessa pronuncia va distinta dalla contestazione dell’interpretazione della domanda: l’omissione attiene alla mancata decisione su una domanda o questione, mentre l’individuazione del contenuto della domanda è un accertamento di merito, sindacabile in legittimità nei limiti del controllo sulla motivazione.
  • Il danno non patrimoniale non coincide con la lesione del diritto e non è in re ipsa. La sua risarcibilità richiede l’allegazione e la prova di conseguenze pregiudizievoli effettive; il danno morale soggettivo non è autonomamente riconoscibile sulla sola base della lesione.
  • Il danno esistenziale deve consistere in conseguenze concrete, quali un radicale cambiamento di vita o uno sconvolgimento dell’esistenza, e non può essere fondato su allegazioni generiche, astratte, eventuali o ipotetiche.
  • Il danno non patrimoniale può essere dimostrato anche per presunzioni, ma il danneggiato deve allegare fatti specifici, obiettivi e concatenati, idonei a consentire l’inferenza presuntiva della sofferenza o del mutamento delle abitudini di vita.
  • La domanda risarcitoria per patologie asseritamente causate dall’esposizione lavorativa a sostanze nocive presuppone la prova del nesso causale; la mera esposizione o il timore di ammalarsi non dimostrano, da soli, né il danno biologico causalmente collegato né un danno non biologico risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieMobbingResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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