Cassazione Civile, Sentenza n. 9291/2020 del 20/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
Il rapporto di agenzia tra la società preponente e l’agente era cessato il 31 dicembre 2008. L’agente aveva chiesto ulteriori differenze provvigionali, provvigioni per affari conclusi dopo la cessazione del rapporto, l’integrazione dell’indennità di fine agenzia ex art. 1751 c.c. e l’indennità sostitutiva del mancato preavviso. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 17 luglio 2013, aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 601/2014 depositata il 15 ottobre 2014, aveva parzialmente accolto l’appello dell’agente, riconoscendogli Euro 6.710,05 per provvigioni postume relative ad affari conclusi nel primo quadrimestre 2009 con due clienti, dopo trattative promosse dall’agente nei mesi finali del rapporto, ed Euro 18.358 a integrazione dell’indennità di fine agenzia; aveva inoltre posto a carico della società le spese di entrambi i gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 1748, comma 3, e 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando il riconoscimento delle provvigioni postume, la persistenza dell’esclusiva dopo la cessazione e la presunzione che gli affari fossero riconducibili prevalentemente all’attività dell’ex agente anziché all’intervento diretto della preponente; 2) violazione dell’art. 6, comma 10, dell’accordo economico collettivo e degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che la relazione sulle trattative avrebbe dovuto essere presentata al momento della cessazione e che la comunicazione del 31 agosto 2009 fosse tardiva; 3) violazione dell’art. 1751 c.c. e omesso esame, per la quantificazione dell’indennità di fine agenzia e la mancata detrazione della ritenuta d’acconto di Euro 2.600; 4) nullità per difetto di motivazione sulla medesima detrazione; 5) violazione dell’art. 1751 c.c. e omesso esame per la mancata detrazione delle somme versate al FIRR presso Enasarco, indicate dalla società in Euro 2.180,90; 6) nullità per difetto di motivazione sulla mancata considerazione del FIRR; 7) nullità per motivazione apparente sulla condanna integrale alle spese, deducendo che erano state respinte diverse domande dell’agente. L’agente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e sette i motivi. Quanto alle provvigioni postume, ha ritenuto insindacabile l’accertamento di merito secondo cui gli affari conclusi entro il primo quadrimestre 2009 erano riconducibili prevalentemente all’attività promozionale svolta dall’agente prima del 31 dicembre 2008; l’esclusiva derivante dal rapporto pregresso poteva spiegare effetti anche rispetto agli affari conclusi successivamente, poiché l’attività promozionale e la conclusione dell’affare possono collocarsi in momenti diversi. Ha inoltre confermato che la disciplina collettiva non prevedeva espressamente una decadenza per la mancata presentazione della relazione al momento della cessazione: la relazione costituiva un onere strumentale, e non risultava allegato un concreto pregiudizio per la preponente dal suo invio nell’agosto 2009. Le censure sulla quantificazione dell’indennità di fine agenzia e sulle detrazioni di ritenuta d’acconto e FIRR sono state respinte: la doglianza, per come formulata, atteneva a un preteso errore di calcolo o a un’omissione fattuale, non configurabili nei termini di violazione di legge o di vizio motivazionale denunciati, e la Corte territoriale aveva esposto il proprio percorso di calcolo. È stata respinta anche la censura sulle spese: il principio di soccombenza non era stato violato, la domanda dell’agente era stata accolta almeno in parte e la condanna alle spese non richiedeva una motivazione specifica come invece la deroga al principio ordinario. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1748, comma 3, c.c.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
La provvigione postuma spetta all’agente cessato quando ricorrono le condizioni indicate dalla norma, tra cui la riconducibilità prevalente della conclusione all’attività da lui svolta e la conclusione entro un termine ragionevole. Nel caso deciso, il riconoscimento è stato confermato sulla base dell’accertamento di merito dell’attività promozionale prevalente dell’ex agente e della conclusione degli affari nel successivo quadrimestre.
art. 1743 c.c.
l’esclusiva connaturata al contratto di agenzia (che nel caso di specie non risulta, ad ogni modo, derogata in senso sfavorevole per l’agente, tanto più inoltre che i succitati clienti nemmeno figuravano tra quelli direzionali, riservati alla sola REDMARK) dispiega in suoi effetti non solo durante la permanenza del rapporto, ma anche per il periodo successivo in relazione al quale possono maturare i diritti relativi a provvigioni, c.d. postume, atteso che i due momenti (quello dell’attività promozionale e quello della conclusione dell’affare) di regola non coincidono.
L’esclusiva derivante dal rapporto di agenzia può rilevare anche dopo la cessazione del contratto, limitatamente agli affari successivi che maturano grazie all’attività promozionale svolta dall’agente durante il rapporto; ciò non comporta la prosecuzione generale del contratto, ma tutela la maturazione delle provvigioni postume.
art. 6, comma 10, A.E.C. 20 marzo 2002 per il settore industria
Pertanto, correttamente è stato riconosciuto in proposito il diritto alle provvigioni, visto che in difetto di un espresso termine di decadenza, il diritto azionato non poteva essere negato, coerentemente del resto con il principio della non applicabilità in via analogica delle norme in materia di decadenza, che sono di stretta interpretazione.
La clausola che impone all’agente di relazionare sulle trattative in corso non stabilisce, in assenza di un’espressa previsione, un termine di decadenza dal diritto alle provvigioni. L’onere informativo può incidere sull’esigibilità del credito e la sua tardiva osservanza non preclude il diritto in mancanza di una decadenza pattuita o di un concreto pregiudizio allegato dalla preponente.
art. 1751 c.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1751 c.c., veniva rideterminata l’indennità di fine agenzia in complessivi Euro 28.758,00 pari alla metà dell’importo medio annuale delle provvigioni maturate, di 57.516,00 Euro, desunto dalle indicate correlative somme per il 2006, 2007 e 2008, da cui inoltre veniva detratto l’importo di 10.400,00 Euro già corrisposto dalla REDMARK.
La Corte conferma, nel caso concreto, la determinazione dell’indennità di fine agenzia sulla base della media annuale delle provvigioni maturate nel periodo considerato e la detrazione dell’importo già corrisposto. Le contestazioni relative a ulteriori somme da detrarre non sono state accolte perché prospettate come errori di calcolo o omissioni fattuali non idonei, nei termini dedotti, a integrare i vizi di cassazione denunciati.
art. 2729 c.c.
Quindi, una volta accertata in sede di merito la prevalente attività svolta dall’ O. prima della cessazione del rapporto (31.12.08) unitamente alla conclusione con esito positivo degli affari de quibus entro il successivo quadrimestre ((OMISSIS)) ed all’impossibilità di ricondurre tale conclusione al nuovo agente (operativo soltanto dopo il (OMISSIS)), correttamente -sotto il profilo logico e giuridico- risultano riconosciute le correlative provvigioni maturate al primo, esplicando ancora, in favore di quest’ultimo, il regime di esclusiva derivante dal pregresso rapporto contrattuale pure nei confronti della medesima società preponente.
La valutazione degli elementi indiziari e della loro gravità, precisione e concordanza compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione nei limiti consentiti per il vizio motivazionale. Nel caso concreto, la ricostruzione presuntiva della prevalente attività dell’ex agente è stata ritenuta logicamente e giuridicamente corretta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Di conseguenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, parte ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, che il ricorrente deve individuare specificamente indicando i dati processuali pertinenti. La mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste soltanto in presenza di anomalie radicali che rendano la motivazione materialmente mancante, apparente, inconciliabile o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestarne la mera insufficienza.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Ed anche il settimo ed ultimo motivo di diritto deve essere disatteso, poichè nel caso di specie non risulta comunque essere stato violato il principio della soccombenza, nè altrimenti malamente applicati gli artt. 91 e 92 c.p.c., visto che ad ogni modo risultava, sebbene in parte, accolta la domanda dell’attore O., laddove per di più in proposito la Corte di merito ravvisava anche la violazione, da parte della società, dei principi di correttezza e buona fede, avendo omesso la preponente di fornire informativa all’agente della maturazione degli affari nel primo quadrimestre 2009 per i suddetti clienti.
La condanna alle spese della parte soccombente non richiede una motivazione specifica equivalente a quella necessaria per derogare al principio della soccombenza mediante compensazione. La valutazione sull’opportunità di compensare, totale o parzialmente, resta affidata al giudice di merito nei limiti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La provvigione per affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto spetta all’agente precedente quando la proposta sia pervenuta prima della cessazione oppure l’affare sia concluso entro un termine ragionevole e la conclusione sia prevalentemente riconducibile all’attività svolta dall’agente; la relativa valutazione fattuale compete al giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
- L’esclusiva derivante dal rapporto di agenzia può continuare a rilevare, per gli affari conclusi dopo la cessazione, quando questi siano il risultato dell’attività promozionale anteriormente svolta dall’agente: la distanza temporale tra promozione e conclusione dell’affare non esclude di per sé il diritto alle provvigioni postume.
- La previsione collettiva che impone all’agente una relazione sulle trattative pendenti non determina decadenza dal diritto alle provvigioni se non stabilisce espressamente un termine decadenziale. In mancanza di tale previsione, la tardività della relazione non basta a negare il credito, soprattutto se non è allegato un concreto pregiudizio per la preponente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’individuazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato; la mancata valutazione espressa di singoli elementi istruttori non è sufficiente quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
- La contestazione in cassazione di una quantificazione fondata su un preteso errore di calcolo o sulla mancata considerazione di un elemento fattuale non integra, di per sé, violazione di legge o vizio motivazionale: occorre che la censura rientri specificamente in uno dei vizi tassativi deducibili in sede di legittimità.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando presenti un’anomalia radicale, quale mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività delle ragioni non è sufficiente.
- La condanna alle spese secondo il principio di soccombenza non necessita di una motivazione specifica; l’obbligo motivazionale rileva invece quando il giudice deroga alla regola ordinaria mediante compensazione.
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