Cassazione Civile, Sentenza n. 9292/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi e condomino)
La controversia
Il dante causa degli eredi aveva abitato con la famiglia, dal 1° maggio 1989, un alloggio nello stabile, formalmente concesso in comodato gratuito, assumendo per iscritto l’impegno di sorvegliare il portone e l’androne e di segnalare inconvenienti e pericoli. Aveva inoltre svolto attività di portierato, ricezione della corrispondenza e, fino al 31 dicembre 1999, pulizia delle parti comuni; dal 1° gennaio 2000 la pulizia era stata affidata al figlio. Il lavoratore aveva percepito lire 500.000 mensili fino al dicembre 1999 e, successivamente, euro 258 mensili. Dopo il rigetto integrale delle domande da parte del Tribunale, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva del 2014, accertava un rapporto subordinato di portierato dal 1° maggio 1989 al 23 aprile 2005 e, con sentenza definitiva del 26 febbraio 2015, condannava i convenuti, ciascuno in proporzione alla propria quota millesimale, a pagare agli eredi euro 138.160,97, oltre accessori: euro 73.008,92 per differenze retributive del periodo maggio 1989-dicembre 1999, euro 51.083,59 per gennaio 2000-aprile 2005 ed euro 14.088,46 a titolo di TFR. La condomina propose ricorso principale con cinque motivi: omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità della prova testimoniale; omessa pronuncia sull’asserita novità in appello della deduzione di simulazione del comodato; errata decisione sull’eccezione di prescrizione, anche per mancata considerazione della lettera del 7 giugno 2006 che indicava la cessazione del rapporto al 31 dicembre 1999; violazione delle norme sul lavoro subordinato e sull’onere e valutazione della prova, sostenendo che il comodato e le risultanze istruttorie escludevano subordinazione e portierato; errore nei conteggi della consulenza tecnica, per applicazione, dal 2000, di parametri retributivi non corrispondenti al livello A2. Il condomino propose ricorso incidentale adesivo con otto motivi: difetto di legittimazione passiva dei singoli condomini rispetto al condominio; prescrizione; difetto di prova della subordinazione e della soggezione al potere direttivo; erronea qualificazione del comodato e delle prestazioni; inidoneità delle testimonianze e delle presunzioni; mancata considerazione delle condizioni personali e familiari del lavoratore; violazione della disciplina collettiva sul portierato e della forma scritta; erroneo regolamento delle spese. Il ricorrente incidentale chiese inoltre la rimessione in termini per integrare il contraddittorio nei confronti di un condomino rimasto contumace, prospettando un litisconsorzio necessario.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha respinto l’istanza di rimessione in termini: la controversia non implicava litisconsorzio necessario, poiché le pretese creditorie rivolte ai condomini erano scindibili e la condanna era stata pronunciata pro quota; la decisione non impugnata era quindi passata in giudicato nei confronti del condomino contumace. Ha confermato la legittimazione passiva dei singoli condomini e ha ritenuto che le censure sull’ammissibilità della prova e sulla deduzione incidentale di simulazione non dimostrassero violazioni processuali: l’omessa pronuncia su istanze istruttorie non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., e il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti senza mutare domanda e fatti costitutivi. Le doglianze sulla prescrizione non erano adeguatamente autosufficienti; in ogni caso la Corte d’appello aveva accertato la continuità del rapporto fino al 23 aprile 2005 e la tempestiva interruzione con il ricorso depositato il 14 dicembre 2006, escludendo la stabilità reale. Le censure sulla subordinazione, sulla valutazione delle testimonianze e degli altri elementi di prova miravano a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione: la Corte d’appello aveva motivatamente desunto la natura subordinata dalla continuità delle prestazioni, dalla custodia e vigilanza dello stabile, dalla ricezione della corrispondenza, dalla pulizia svolta fino al 1999, dal compenso e dalla concessione dell’alloggio funzionale al servizio, ritenendo superata la qualificazione formale di comodato. La dedotta necessità della forma scritta del rapporto non è stata accolta: la produzione del contratto collettivo era stata indicata in modo insufficiente e non risultava una forma scritta richiesta ad substantiam o ad probationem; la scrittura di comodato poteva comunque rilevare come atto scritto, pur diversamente qualificato. Il motivo sui conteggi della CTU è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e per mancata indicazione di un fatto storico decisivo omesso. È stato respinto anche il motivo sulle spese, non risultando violato il principio di soccombenza. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori; le spese relative alle altre parti sono state compensate. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato per il ricorso principale e per quello incidentale, ove dovuto.
Norme richiamate
Invero, risulta azionata una pretesa creditoria con riferimento alle domande a suo tempo avanzate dal suddetto B.G., come del resto è confermato dalla condanna n. 2017/14, che correttamente è stata pronunciata dalla Corte di merito, pro quota, nei confronti di coloro che sono stati convenuti in giudizio evidentemente quali partecipanti al condominio ” V.” di via (OMISSIS), quindi come condomini e perciò “ciascuno in proporzione alle rispettive quote mifiesimali”, in base al principio fissato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte con la ormai nota sentenza n. 9148 dell’otto aprile 2008.
La condanna pro quota dei singoli condomini non rende la controversia inscindibile e non impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; le posizioni processuali restano separabili.
il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, medesimo codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.
L’omessa decisione su un’istanza istruttoria non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; può essere censurata soltanto nei limiti propri del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il vizio è configurabile quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico discusso e decisivo, non per il solo mancato richiamo o apprezzamento di singole risultanze istruttorie, se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
Tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese, avuto riguardo alle motivate argomentazioni in base alle quali la Corte di merito ha accertato, in punto di fatto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base al quale il dante causa, B.G. aveva disimpegnato mansioni di portiere presso il suddetto condominio V., in cambio anche di alloggio di servizio (occupato con il suo nucleo familiare), ubicato nel medesimo stabile, espletando compiti di vigilanza e custodia, e per il quale durante il primo periodo (fino al 31.12.1999) aveva pure espletato servizi di pulizia, affidati successivamente al figlio.
La decisione conferma l’accertamento del giudice di merito sulla base delle prove complessivamente acquisite circa le concrete prestazioni rese; la Cassazione non sostituisce a tale apprezzamento una nuova valutazione delle prove.
Per il resto, vanno, come già anticipato all’inizio, disattese tutte le altre rimanenti doglianze formulate nell’interesse della signora V. e del rag. O., siccome, oltre che in parte non autosufficienti, attinenti essenzialmente a valutazioni in punto di fatto operate dalla Corte di merito, però mediante argomentazioni non inferiori al suddetto minimo costituzionale e senza trascurare alcun decisivo elemento fattuale, accertando, pertanto (insindacabilmente in sede di legittimità) nei termini in precedenza indicati la natura subordinata del rapporto contrattuale de quo, sebbene formalizzato apparentemente a titolo di comodato, tramite la concessione di un alloggio, quindi in effetti di servizio, finalizzato alla continuativa prestazione di vigilanza e custodia dello stabile, donde la messa a disposizione delle energie lavorative in favore dei vari partecipanti al suddetto condominio, così concretizzandosi pure l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo di parte datoriale.
La natura subordinata va desunta dalle concrete modalità di esecuzione, tra cui la continuità delle prestazioni, la messa a disposizione delle energie lavorative e l’assoggettamento al potere direttivo; la qualificazione formale del rapporto come comodato non è decisiva.
Deve, poi, ad ogni modo rilevarsi la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti quali partecipanti al c.d. condominio V., cioè quali condomini, dunque passivamente legittimati rispetto alle azionate pretese creditorie, sicchè, esclusa altresì per le ragioni chiarite all’inizio l’ipotesi del litisconsorzio necessario, non occorreva formulare la domanda nei riguardi del condominio in persona dell’amministratore pro tempore. La rappresentanza di quest’ultimo, peraltro limitata alle sole cose comuni e alla loro gestione, non esclude comunque quella dei singoli compartecipanti alle pretese che vengono fatte valere appunto contro di loro pro quota.
La rappresentanza processuale dell’amministratore per la gestione delle cose comuni non impedisce al terzo creditore di agire direttamente contro i singoli condomini per pretese azionate nei loro confronti pro quota.
Quanto, poi, all’eccezione prescrizione, asseritamente pretermessa da parte della Corte distrettuale, nulla di preciso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., risulta allegato, non essendo stati riprodotti compiutamente i relativi atti processuali, per i quali si assume l’omessa considerazione nonchè la pretesa non contestazione.
La censura che denuncia l’omesso esame di atti o documenti deve indicarne e riprodurne in modo adeguato il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificarne la fondatezza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Quanto alla questione della forma scritta del rapporto di portierato, che si assume imposta dal contratto collettivo, va in primo luogo osservato come i pur generici indici dei due ricorsi de quibus non menzionano minimamente la produzione di alcun contratto collettivo, con conseguente improcedibilità sul punto ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
La censura fondata su un contratto collettivo richiede l’indicazione e la produzione del testo contrattuale nei termini processuali prescritti; in difetto, la censura è improcedibile.
D’altro canto, non risulta dimostrata nel caso di specie alcuna nullità per violazione di forma scritta ad substantiam, nè tanto meno prevista alcuna forma ad probationem.
La Corte non ravvisa, nel caso concreto, una forma scritta prescritta a pena di nullità per la costituzione del rapporto, né una forma scritta richiesta ai fini probatori.
Peraltro, l’osservanza della forma scritta potrebbe anche desumersi dalla medesima scrittura privata di comodato, sebbene poi il suo contenuto sia stato diversamente qualificato in termini di lavoro subordinato dalla Corte di merito.
La scrittura prodotta come comodato può costituire documento scritto rilevante anche se il giudice ne qualifica diversamente il contenuto; il richiamo della norma nel contesto riguarda inoltre i limiti probatori del rito del lavoro, non un autonomo accertamento di violazione.
Pertanto, entrambi i ricorsi vanno disattesi, con conseguente condanna della sig.ra V. M. P., rimasta soccombente, al rimborso delle relative spese sostenute dai controricorrenti PRETENSE e B. che vi hanno resistito
La parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalle controparti vittoriose; la condanna alle spese è stata mantenuta perché la domanda era stata accolta in parte.
Ed anche l’ottavo ed ultimo motivo del ricorso incidentale deve essere disatteso, poichè nel caso di specie non risulta, comunque, essere stato violato il principio della soccombenza, nè altrimenti malamente applicati gli artt. 91 e 92 c.p.c., posto che ad ogni modo veniva, sebbene in parte, accolta la domanda di parte attrice
La compensazione delle spese rientra nei poteri del giudice nei limiti di legge; nel caso concreto la mancata compensazione non violava il principio di soccombenza, essendo stata accolta, seppure parzialmente, la domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Visto, infine, l’esito negativo di entrambe le impugnazioni de quibus, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Il rigetto delle impugnazioni comporta, ricorrendone i presupposti, l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso.
Massime di principio
- La domanda di pagamento di un credito azionata contro più condomini non determina, per il solo fatto della pluralità dei convenuti, un litisconsorzio necessario: le posizioni sono scindibili e la condanna può essere pronunciata pro quota, con giudicato nei confronti del condomino che non impugni.
- Il terzo creditore può convenire direttamente i singoli condomini per le pretese fatte valere nei loro confronti pro quota; la rappresentanza dell’amministratore per le cose comuni e la loro gestione non esclude la legittimazione passiva dei partecipanti.
- La natura subordinata del rapporto va accertata considerando le modalità concrete della prestazione e il comportamento attuativo delle parti, non soltanto il nomen iuris del documento sottoscritto. In particolare, la concessione di un alloggio nello stabile, insieme a prestazioni continuative di custodia e vigilanza e alla disponibilità delle energie lavorative in favore del condominio, può concorrere a dimostrare un rapporto di portierato subordinato.
- La prova della subordinazione può risultare dalla valutazione complessiva di elementi quali continuità del servizio, mansioni di custodia e vigilanza, ricezione della corrispondenza, pulizia delle parti comuni, compenso e alloggio di servizio; la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è riesaminabile in cassazione al di fuori dei vizi consentiti.
- Nel rito del lavoro, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande di merito e non le istanze istruttorie; l’omissione relativa a queste ultime è censurabile, se ne ricorrono i presupposti, sul piano motivazionale.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio sussiste per l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.
- Il ricorso per cassazione che denuncia l’omesso esame di atti o documenti deve riprodurne o indicarne specificamente il contenuto rilevante; le censure prive di tale specificità non consentono il controllo di legittimità.
- La qualificazione incidentale della simulazione o la diversa qualificazione giuridica dei fatti non comportano automaticamente una domanda nuova in appello, quando restano invariati il petitum e i fatti costitutivi della pretesa.
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