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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9293/2020 del 20/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva prestato attività dal 26 giugno 2006 per una prima società, inizialmente sulla base di un contratto di collaborazione a progetto con scadenza al 31 luglio 2006, proseguito di fatto sino al 22 gennaio 2007. Da tale data era stata assunta con contratto di apprendistato part-time della durata di 24 mesi, per 30 ore settimanali, con mansioni di ricezione e controllo degli accessi e attività formativa prevista di 120 ore. Dal 24 ottobre 2007 il rapporto era proseguito con la società ricorrente, costituita per scissione della prima società; il rapporto era cessato secondo la comunicazione datoriale del 20 gennaio 2009, che indicava il 21 gennaio 2009 quale ultimo giorno di lavoro. La lavoratrice aveva contestato la cessazione e offerto le proprie prestazioni, sostenendo che il progetto fosse generico e non individuasse un risultato, che le mansioni e le concrete modalità di lavoro fossero proprie di un rapporto subordinato, che non avesse ricevuto formazione e che l’apprendistato fosse nullo per mancanza della causa formativa, poiché già possedeva la professionalità richiesta. Aveva inoltre rivendicato differenze retributive, mensilità aggiuntive, competenze di fine rapporto e regolarizzazione contributiva, chiedendo la prosecuzione del rapporto e, in subordine, le tutele contro il licenziamento e le relative conseguenze economiche. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 26 giugno 2006, dichiarato nullo il termine apposto all’apprendistato e disposto la riammissione al lavoro, il risarcimento dalla cessazione, oltre a differenze retributive; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2564/2015 del 29 maggio 2015, aveva rigettato l’appello principale delle società e accolto quello incidentale della lavoratrice, condannando anche la società subentrata, in solido con la società scissa, a pagare euro 3.711,27 per differenze retributive del periodo anteriore al subentro. La società subentrata ha proposto un unico articolato motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 1230 c.c., della L. n. 296/2006, art. 1, commi 1202-1208, e della L. n. 183/2010, artt. 32, comma 5, e 50, nonché dell’accordo sindacale del 5 settembre 2006; ha lamentato anche l’omesso esame dell’assunzione nell’ambito della stabilizzazione del personale a progetto. In particolare, ha sostenuto che l’assunzione in apprendistato avesse sanato o novato il precedente rapporto a progetto, invocato l’indennizzo previsto dalla L. n. 183/2010, art. 50, e quello dell’art. 32, comma 5, contestato le differenze retributive e dedotto che le offerte di assunzione rifiutate dalla lavoratrice interrompessero il nesso causale rispetto al danno successivo alla cessazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure per difetto di autosufficienza e specificità: la società non aveva riprodotto compiutamente gli accordi sindacali, i contratti, le offerte di assunzione e i motivi d’appello necessari a verificare le doglianze, né aveva formulato in modo univoco come nullità le dedotte violazioni processuali. Ha inoltre escluso l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte d’appello aveva dato conto delle deduzioni sulla stabilizzazione e sulle offerte, e ha rilevato che la dedotta sanatoria costituiva questione di diritto, non fatto rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel merito delle questioni assorbenti, ha condiviso che il giudicato interno si era formato sulla nullità del contratto a progetto per mancata individuazione di uno specifico progetto e sulla conseguente natura subordinata del rapporto. La sanatoria di cui alla L. n. 296/2006 non era comunque configurabile, anche perché non risultavano atti di conciliazione individuale conformi agli artt. 410 e 411 c.p.c.; inoltre, le agevolazioni della disciplina richiamata presuppongono la stabilizzazione di rapporti precari ancora in essere e non la costituzione di un rapporto nuovo. Ha confermato la nullità dell’apprendistato per mancanza della causa formativa, essendo la lavoratrice già professionalmente formata nello svolgimento delle medesime mansioni. Ha escluso l’applicazione dell’indennizzo della L. n. 183/2010, art. 32, comma 5, poiché l’apprendistato, una volta qualificato sin dall’origine come rapporto a tempo indeterminato, non è un contratto a termine. Ha ribadito l’inammissibilità della contestazione del quantum delle differenze retributive, perché la denunciata violazione del principio di assorbimento era stata affermata senza elementi specifici. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e attribuzione al procuratore anticipatario; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Tuttavia, detta produzione, ancorchè idonea ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., non soddisfa anche i requisiti di autosufficienza e di specificità, richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 dello stesso codice di rito, mancando in special modo la compiuta riproduzione dei menzionati accordi e contratti, delle dedotte offerte nonchè delle Censure mosse ai sensi dell’art. 434 c.p.c., con l’atto d’appello, segnatamente ex art. 366m comma 1, n. 6, in relazione alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, in effetti confermata dai giudici d’appello, pure mediante motivazione per relationem, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto anche sufficientemente riportare la decisione a suo tempo dalla stessa gravata, ciò che nemmeno risulta avvenuto se non per sommari e frammentari riferimenti

    Il ricorso per cassazione deve riportare gli elementi e gli atti necessari a identificare la censura e a consentire alla Corte di verificarne la fondatezza senza ricostruzioni o ricerche integrative; quando la sentenza d’appello richiama quella di primo grado, occorre individuare la motivazione condivisa e le critiche formulate in appello.

  • art. 369 c.p.c.

    Tuttavia, detta produzione, ancorchè idonea ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., non soddisfa anche i requisiti di autosufficienza e di specificità, richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 dello stesso codice di rito, mancando in special modo la compiuta riproduzione dei menzionati accordi e contratti, delle dedotte offerte nonchè delle Censure mosse ai sensi dell’art. 434 c.p.c., con l’atto d’appello, segnatamente ex art. 366m comma 1, n. 6, in relazione alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, in effetti confermata dai giudici d’appello, pure mediante motivazione per relationem, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto anche sufficientemente riportare la decisione a suo tempo dalla stessa gravata, ciò che nemmeno risulta avvenuto se non per sommari e frammentari riferimenti

    La produzione documentale richiesta ai fini della procedibilità non sostituisce l’onere di esporre nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, il contenuto rilevante degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per altro verso, non risulta pretermesso l’esame di alcun fatto decisivo rilevante nella specie ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove invero a pag. 4 la sentenza d’appello dava espressamente atto delle doglianze di parte appellante riguardo alla normativa di cui alla L. n. 296 del 2006, con riferimento agli accordi sindacali del 5 settembre 2006 e del 5 marzo 2007, volti alla stabilizzazione del personale impiegato a progetto ed in ossequio ai quali l’attrice era stata assunta con il contratto di apprendistato, unitamente inoltre alle offerte di lavoro in data 2 novembre 2009, 22 e 30 dicembre 2010 (sicchè anche la sanatoria, sulla quale parte ricorrente fonda essenzialmente le proprie doglianze, integra una quaestio juris -non già fatti – perciò non sussumibile nell’attuale vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie ratione temporis applicabile

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non una questione di diritto; non ricorre quando la sentenza impugnata abbia dato conto delle circostanze e deduzioni che il ricorrente assume trascurate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nel caso di specie, inoltre, come già detto, gli ipotizzati errores in procedendo non risultano denunciati univocamente in termini di nullità, con conseguente inammissibilità delle relative censure

    La denuncia di un errore processuale deve fare riferimento in modo univoco alla nullità della decisione derivante dalla violazione processuale; una censura formulata soltanto come insufficienza o contraddittorietà della motivazione è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo riformulato)

    Va, inoltre, ricordato che l’appello non comporta effetti pienamente devolutivi, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, ma limitati alle specifiche e pertinenti doglianze fatte valere dalla parte interessata con detto mezzo d’impugnazione

    Il motivo non riporta una quote specifica di applicazione della riformulazione normativa; la Corte chiarisce tuttavia che non è deducibile il semplice difetto di sufficienza motivazionale e che il vizio motivazionale rileva solo nei limiti indicati dalla disciplina applicabile.

  • art. 434 c.p.c.

    Tuttavia, detta produzione, ancorchè idonea ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., non soddisfa anche i requisiti di autosufficienza e di specificità, richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 dello stesso codice di rito, mancando in special modo la compiuta riproduzione dei menzionati accordi e contratti, delle dedotte offerte nonchè delle Censure mosse ai sensi dell’art. 434 c.p.c., con l’atto d’appello, segnatamente ex art. 366m comma 1, n. 6, in relazione alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, in effetti confermata dai giudici d’appello, pure mediante motivazione per relationem, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto anche sufficientemente riportare la decisione a suo tempo dalla stessa gravata, ciò che nemmeno risulta avvenuto se non per sommari e frammentari riferimenti

    L’impugnazione in appello deve contenere censure specifiche e pertinenti; nel ricorso per cassazione che contesta la decisione d’appello occorre riprodurre gli elementi necessari a verificare quali critiche fossero state effettivamente devolute.

  • art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003

    Ad ogni modo, assumono valore assorbente le considerazioni svolte alle pagine 6 e 7 della pronuncia de qua, laddove la Corte capitolina rilevava la formazione del giudicato interno in ordine alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, laddove con riferimento al primo contratto -risalente al 26 giugno 2006 con scadenza prevista al 31 luglio dello stesso anno, ma prorogato di fatto sino al 22 gennaio 2007- era stata ritenuta la nullità del relativo progetto alla stregua delle espressioni ivi impiegate, assolutamente generiche, siccome riferite alle modalità della prestazione piuttosto che ad un risultato oggettivo, donde la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69.

    Un rapporto di collaborazione instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, che indichi un risultato oggettivo e non si limiti a descrivere le modalità della prestazione, è qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.

  • L. n. 296/2006, art. 1, commi 1202-1210

    Nè si ravvisano i presupposti della sanatoria ipotizzata da parte ricorrente. In primo luogo, non risultano in alcun modo intervenuti atti di conciliazione individuale, conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., invece espressamente contemplati dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1203, cui pure rimanda la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 50.

    La sanatoria richiamata presuppone gli atti di conciliazione individuale conformi agli artt. 410 e 411 c.p.c.; la disciplina agevolativa è rivolta alla stabilizzazione di rapporti precari pendenti, non alla costituzione ex novo di rapporti di lavoro.

  • artt. 410 e 411 c.p.c.

    Nè si ravvisano i presupposti della sanatoria ipotizzata da parte ricorrente. In primo luogo, non risultano in alcun modo intervenuti atti di conciliazione individuale, conformi alla disciplina di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., invece espressamente contemplati dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1203, cui pure rimanda la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 50.

    Ai fini della sanatoria contemplata dalla disciplina richiamata dalla Corte sono necessari atti di conciliazione individuale conformi alle disposizioni processuali indicate.

  • L. n. 183/2010, art. 50

    Per altro verso, come già ritenuto da questa Corte (sezione lavoro) con sentenza n. 24778 in data 4 luglio – tre ottobre 2019, l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 50, per il caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata, non rappresenta l’unica misura sanzionatoria, sostitutiva di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili a un tale accertamento, bensì un indennizzo che tiene luogo del solo risarcimento dei danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo restando il diritto del lavoratore al ripristino ovvero alla “conversione” del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza, restando, altresì, fermo il diritto alle eventuali differenze di retribuzione maturate in relazione ai periodi lavorati, per cui non si pongono profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 36 Cost.

    L’indennità dell’art. 50 sostituisce soltanto il risarcimento dei danni da ingiustificata estromissione nel periodo considerato; non esclude il ripristino o la conversione del rapporto né le differenze retributive maturate per i periodi lavorati.

  • art. 1230 c.c.

    Deve, quindi, anche escludersi l’ipotizzata novazione, non soltanto in forza delle rilevate carenze di allegazione ex art. 366 c.p.c., poichè, come pure osservato da questa Corte con sentenza n. 3219 del 9/2/2018, in materia di regolarizzazione contributiva di rapporti di lavoro, le agevolazioni previste dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi da 1202 a 1210, presuppongono la conversione in rapporti di lavoro subordinato di rapporti lavorativi in essere, in quanto la “ratio legis” è quella di favorire la stabilizzazione di rapporti precari pendenti e non la costituzione “ex novo” di rapporti lavorativi.

    La Corte esclude nel caso concreto la novazione dedotta; il passaggio non enuncia un criterio generale autonomo sugli elementi costitutivi della novazione, ma chiarisce che la disciplina agevolativa invocata non giustifica la sostituzione di un rapporto già divenuto subordinato con un rapporto nuovo.

  • art. 16 D.Lgs. n. 196/1997

    Deve infatti condividersi quanto specificamente già affermato in termini da questa Corte (sez. lav.) con sentenza n. 20103 del 28/03 – 14/08/2017, secondo cui in tema di contratto di apprendistato, il D.Lgs. n. 196 del 1997, art. 16, “ratione temporis” applicabile, ferma la previsione di un termine minimo e massimo, rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata, sicchè, per escludere la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato, è necessario che il datore di lavoro eserciti tempestivamente la facoltà di recesso accordatagli dalla legge;

    Nel regime applicabile alla fattispecie, l’apprendistato richiede il tempestivo esercizio della facoltà legale di recesso per impedire che il rapporto prosegua come ordinario rapporto subordinato; se il rapporto è qualificato sin dall’origine a tempo indeterminato, non opera l’indennizzo previsto per i contratti a termine.

  • L. n. 183/2010, art. 32, commi 5 e 7

    Dunque, neppure è fondata la doglianza della ricorrente, secondo cui vi sarebbe un palese contrasto circa l’asserito giudicato sulla nullità del termine relativo al contratto di apprendistato e la negata applicazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, trattandosi di rapporto naturalmente a tempo indeterminato.

    Il regime indennitario dell’art. 32, commi 5 e 7, non si applica all’apprendistato qualificato sin dall’origine come rapporto a tempo indeterminato, anche quando sia invalida la disciplina della sua durata.

  • art. 2112 c.c.

    Andava, invece, accolto l’appello incidentale, emergendo in effetti dagli atti di causa che CODICE CENTRO S.r.l., costituita per scissione dalla S.r.l. CODICE SUD il 19 ottobre 2007, era subentrata al posto di questa nei contratti di appalto stipulati dalla società scissa e nei rapporti di lavoro con i dipendenti, tra cui la L.. Di conseguenza, CODICE CENTRO S.r.l. doveva farsi carico in solido dei debiti di CODICE SUD S.r.l. ai sensi dell’art. 2112 c.p.c., tra cui quelli accertati nella sentenza appellata a favore di parte attrice.

    Quando la società subentrata succede nei rapporti di lavoro in occasione della vicenda societaria accertata, risponde in solido con la società scissa dei debiti di lavoro maturati e accertati nel periodo precedente.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte non formula nella motivazione una regola interpretativa o applicativa dell’art. 1218 c.c.; la norma è richiamata soltanto nella riproduzione della censura della società ricorrente.

    La norma è menzionata quale argomento della ricorrente, ma la Corte non decide la relativa censura con un’interpretazione autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

    Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti processuali, l’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato nella misura prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non riproduce in modo specifico gli atti e i documenti necessari a verificare le censure; se la decisione d’appello è motivata per relationem, occorre identificare la motivazione di primo grado condivisa e le critiche effettivamente formulate con l’appello.
  • La censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non una questione di diritto; non è configurabile se la sentenza ha dato conto delle deduzioni che si assumono trascurate.
  • Una collaborazione coordinata e continuativa priva dell’individuazione di uno specifico progetto, inteso come risultato oggettivo e non come mera descrizione delle modalità di esecuzione della prestazione, è qualificata come rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, secondo la disciplina applicabile alla fattispecie.
  • La disciplina di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296/2006 presuppone la regolarizzazione di rapporti precari pendenti e gli atti di conciliazione individuale richiesti dalla legge; non è diretta alla costituzione ex novo di rapporti di lavoro.
  • L’indennità prevista dall’art. 50 della L. n. 183/2010 sostituisce il risarcimento per l’ingiustificata estromissione nel periodo contemplato, ma non elimina il diritto al ripristino o alla conversione del rapporto né quello alle differenze retributive maturate nei periodi lavorati.
  • L’apprendistato è privo della causa formativa quando il lavoratore possiede già la professionalità che il programma dovrebbe procurargli, perché acquisita nello svolgimento delle medesime mansioni; il rapporto è allora qualificabile come rapporto subordinato a tempo indeterminato.
  • Il regime indennitario previsto dall’art. 32, commi 5 e 7, della L. n. 183/2010 per i contratti a termine non si applica al contratto di apprendistato qualificato sin dall’origine come rapporto a tempo indeterminato.
  • In caso di subentro accertato nei rapporti di lavoro nell’ambito della vicenda societaria descritta, la società subentrata risponde in solido con la società scissa dei debiti di lavoro maturati prima del subentro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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