Cassazione Civile, Sentenza n. 9290/2020 del 20/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente, macchinista, aveva aderito allo sciopero indetto per l’11-12 dicembre 2003, nonostante fosse addetto alla conduzione di un treno, individuato dagli accordi collettivi del 23 novembre 1999 e del 29 ottobre 2001 tra quelli da garantire e non suscettibile di soppressione. La società gli aveva irrogato, con lettera del 28 gennaio 2004, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la sanzione; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 888/2013 depositata il 14 agosto 2013, aveva riformato tale decisione, ritenendo che per il servizio minimo fosse sufficiente un comando implicito per relationem e che la nota aziendale del 9 aprile 2003 riguardasse soltanto il personale non scioperante. Il primo motivo denunciava violazione delle norme civilistiche sull’interpretazione, degli accordi collettivi e delle norme processuali, oltre a vizi motivazionali: secondo il ricorrente non era stato impartito un comando esplicito e la nota aziendale non poteva fondare un obbligo di servizio. Il secondo motivo contestava la proporzionalità della sospensione, sostenendo che la sanzione punisse l’esercizio del diritto costituzionale di sciopero e chiedendo la restituzione di due giorni di retribuzione globale di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto dichiarato inconferenti le doglianze motivazionali formulate ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., alla luce del testo applicabile, che consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; non ha inoltre ravvisato l’omissione di fatti decisivi. Ha ritenuto insindacabile l’accertamento di merito secondo cui, in base agli accordi collettivi e alla posizione del macchinista nei turni, il treno era tra quelli da assicurare e operava un comando implicito per relationem; la nota del 9 aprile 2003 si riferiva invece alla riorganizzazione del servizio per il personale che non aderiva allo sciopero. Le censure sull’interpretazione degli accordi e della nota si risolvevano in una contrapposizione alla lettura plausibile della Corte d’appello, senza indicare specifici errori ermeneutici. È stato rigettato anche il secondo motivo: la sospensione di due giorni è stata ritenuta congrua in considerazione dell’inadempienza e del ritardo di 75 minuti causato al treno, nonché delle previsioni del codice disciplinare. La Corte ha precisato che il diritto di sciopero è esercitabile nei limiti stabiliti dalla disciplina dei servizi pubblici essenziali e che l’art. 4, comma 1, della L. n. 146/1990 contempla sanzioni disciplinari proporzionate per l’inosservanza degli obblighi relativi alle prestazioni indispensabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori, ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Di conseguenza, ciò che rileva, in base all’intervenuta modifica, è il solo omesso esame di un fatto storico decisivo da parte del giudice di merito, e non già la motivazione del provvedimento decisorio, che per altro verso, quale error in procedendo, può venire in rilievo, ove ne sia ritualmente denunciata la violazione univocamente in termini di nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, soltanto per violazione del minimo costituzionale con riferimento all’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. codice di rito.
Nel regime applicabile alla sentenza impugnata, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; la carenza motivazionale rileva invece nei limiti della nullità per violazione del minimo costituzionale, ritualmente dedotta.
artt. 1362 ss. c.c.
In materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.
La parte che censura in cassazione l’interpretazione contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e le modalità della violazione; non è sufficiente contrapporre alla lettura del giudice di merito un’interpretazione alternativa. Tra più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito non è sindacabile per il solo fatto che fosse possibile preferirne un’altra.
art. 1324 c.c.
Infatti, le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicchè, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.
Le regole interpretative dei contratti si applicano ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità; per questi ultimi rileva l’intento dell’autore, non una comune intenzione delle parti, e resta utilizzabile il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un’applicazione o interpretazione autonoma.
art. 2106 c.c.
Ugualmente va disatteso il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente apprezzato, nell’ambito delle valutazioni istituzionalmente riservatele, la congruità della sanzione disciplinare applicata, tenuto conto del disservizio causato dalla contestata inadempienza, che aveva comportato un ritardo di 75 minuti del suddetto treno, avuto riguardo inoltre alle previsioni del codice disciplinare (art. 55, lett. h, riguardo alla sospensione prevista in generale per negligenza, o inosservanza anche di obblighi di servizio che abbiano arrecato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda).
La valutazione della congruità della sanzione disciplinare, effettuata dal giudice di merito considerando l’inadempienza, il pregiudizio arrecato al servizio e le previsioni del codice disciplinare, è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 40 Cost.
Inconferenti, per altro verso, appaiono i rilievi di parte ricorrente circa il diritto di sciopero, visto che lo stesso art. 40 Cost., lo prevede, ma nei limiti in cui risulti esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Il diritto di sciopero è garantito entro i limiti stabiliti dalla legge che ne disciplina l’esercizio, inclusa la disciplina dei servizi pubblici essenziali.
art. 1, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146
Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2… b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole.
Nei servizi di trasporto ferroviario, l’esercizio dello sciopero deve essere contemperato con la tutela della libertà di circolazione, assicurando l’effettività dei diritti costituzionali mediante le prestazioni individuate come indispensabili.
art. 4, comma 1, L. 12 giugno 1990, n. 146
Quindi, la medesima L. n. 146, art. 4 peraltro espressamente applicato nel caso in esame, come da citazione sul punto nella motivazione della sentenza qui impugnata, al comma 1 (v. il testo in vigore dal 26-4-2000 al 14-8-2012) testualmente contempla proporzionate sanzioni disciplinari per i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dell’art. 2, commi 1 e 3 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, con esclusione delle sole misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.
È legittima l’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate al lavoratore che, richiesto di svolgere prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, non presti la propria attività; sono escluse le misure estintive del rapporto e quelle che ne comportino mutamenti definitivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Il rigetto dell’impugnazione comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della riforma del 2012, è deducibile l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; la nullità motivazionale rileva solo nei casi di violazione del minimo costituzionale e se ritualmente denunciata.
- La censura in cassazione dell’interpretazione di un contratto o di un accordo collettivo deve specificare il canone ermeneutico violato e il modo della violazione; non è sufficiente proporre una lettura alternativa. Se l’interpretazione del giudice di merito è plausibile e immune da errori di diritto, la sua scelta non è sindacabile per il solo fatto che siano possibili altre interpretazioni.
- Le regole di interpretazione contrattuale si applicano agli atti unilaterali nei limiti della compatibilità con la loro natura: non si ricerca una comune intenzione delle parti, ma l’intento dell’autore, restando fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.
- Nei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero deve essere esercitato nel rispetto delle prestazioni indispensabili individuate per contemperarlo con i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. La mancata prestazione dell’attività richiesta per assicurare tali prestazioni può essere sanzionata disciplinarmente in misura proporzionata.
- La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare è rimessa al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione quando sia adeguatamente motivata in relazione alla condotta, al pregiudizio arrecato al servizio e alle previsioni del codice disciplinare.
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