Cassazione Civile, Sentenza n. 9479/2020 del 22/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore era stato licenziato per giusta causa con lettera del 4 agosto 2016, in relazione a un episodio verificatosi durante uno sciopero il 19 giugno 2016 presso un casello autostradale: disattendendo un’indicazione verbale contraria ricevuta dal centro operativo, aveva bloccato manualmente in posizione alzata la sbarra di una pista, impedendone la manovrabilità da remoto e la riscossione dei pedaggi dei veicoli transitati prima dello sblocco. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio 2018, riformò la decisione di primo grado, ritenendo che la condotta integrasse insubordinazione ma non giustificasse il licenziamento: valorizzò il contrasto tra l’ordine verbale e precedenti disposizioni scritte difformi e la possibile confusione del lavoratore. Escluse inoltre l’applicabilità della previsione del CCNL che sanzionava con la sospensione l’inosservanza delle direttive aziendali nell’espletamento dell’attività, poiché il lavoratore non era responsabile della pista né era in servizio al momento dell’operazione. Applicò quindi l’art. 18, comma 5, della L. n. 300/1970, dichiarando risolto il rapporto dalla data del licenziamento e riconoscendo un’indennità di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il lavoratore propose ricorso principale con due motivi: sostenne che la previsione collettiva avesse portata generale e comprendesse anche l’inosservanza di ordini orali; denunciò inoltre un’erronea interpretazione della lettera di contestazione, dalla quale, a suo avviso, si sarebbero desunte precise disposizioni aziendali applicabili. La società propose ricorso incidentale, lamentando che la Corte d’appello non avesse valutato tutte le circostanze oggettive e soggettive, compresa l’intenzionalità della condotta e la sua asserita idoneità a integrare il reato di cui all’art. 508 c.p., ai fini della gravità disciplinare e della lesione del vincolo fiduciario; denunciò anche un vizio motivazionale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso del lavoratore, ha ritenuto che il secondo motivo, pur formulato come censura interpretativa della contestazione, investisse in realtà l’accertamento di merito sull’esistenza di ordini di servizio e confluisse nella questione relativa alla norma collettiva. Ha confermato che la previsione del CCNL riguardava l’inosservanza, nell’espletamento dell’attività propria del dipendente, di prescrizioni aziendali riconducibili a una disciplina strutturata e generale; l’accertamento che il lavoratore non fosse responsabile della pista e non fosse in servizio impediva di ricondurre a tale previsione la condotta contestata. Ha escluso che ogni ordine datoriale, anche orale e puntuale, rientrasse automaticamente nella previsione sanzionatoria conservativa. Quanto al ricorso incidentale, ha rilevato che la società mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura motivazionale, perché non conforme al paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e priva dell’indicazione del fatto decisivo asseritamente omesso e delle circostanze di discussione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36, punto 7, CCNL di settore
il richiamo, contenuto nella norma collettiva, agli “Ordini di Servizio”, alle “Istruzioni di Servizio”, ai “regolamenti e procedure interne”, al “Codice Etico” evochi, quale unico e definito presupposto, nonchè comune denominatore di fonti prescrittive eterogenee, la già data esistenza di una disciplina aziendale strutturata in proposizione normative aventi portata regolatrice generale.
La previsione collettiva che sanziona con la sospensione l’inosservanza delle direttive aziendali presuppone una disciplina aziendale strutturata, composta da prescrizioni di portata generale; non comprende automaticamente ogni singolo ordine datoriale, anche orale, né ogni condotta estranea all’attività propria del dipendente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
D’altra parte, il ricorso risulta inammissibile anche là dove denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non conformandosi – sul rilievo di una motivazione “omessa, insufficiente e/o contraddittoria” – al nuovo paradigma del vizio motivazionale secondo la formulazione introdotta con le modifiche del 2012; nè il ricorso indica, con la censura in esame, quale fatto “decisivo” sarebbe stato omesso nella ricostruzione della vicenda e il “dove” e il “quando” lo stesso avrebbe formato oggetto di discussione fra le parti (Sez. U n. 8053 e n. 8054/2014 e successive conformi).
La censura di vizio motivazionale deve rispettare il paradigma introdotto nel 2012 e indicare specificamente il fatto decisivo che sarebbe stato omesso, nonché dove e quando esso sia stato discusso tra le parti; la denuncia generica di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria non è sufficiente.
Massime di principio
- La previsione di un contratto collettivo che assoggetta a sanzione conservativa l’inosservanza delle prescrizioni aziendali va interpretata considerando il suo ambito testuale e sistematico: il richiamo a ordini, istruzioni, regolamenti, procedure e codici interni può identificare una disciplina aziendale strutturata e di portata generale, non ogni direttiva puntuale, anche orale.
- La riconduzione di una condotta alla fattispecie disciplinare collettiva riferita all’inosservanza di prescrizioni nell’espletamento dell’attività presuppone l’accertamento che la condotta sia stata tenuta nell’ambito dell’attività propria del dipendente; l’accertamento di fatto che il lavoratore non fosse responsabile dell’attività o non fosse in servizio può escludere tale sussunzione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione delle circostanze di fatto prospettando la censura come violazione o falsa applicazione di legge.
- La denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può limitarsi a qualificare la motivazione come omessa, insufficiente o contraddittoria: deve individuare il fatto decisivo omesso e precisare dove e quando esso sia stato oggetto di discussione tra le parti.
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