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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9488/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato il 24 ottobre 2015 dalla società, al termine di una procedura avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991. L’accordo sindacale del 4 agosto 2015 prevedeva, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, la collocazione in mobilità in via prioritaria dei lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi di età e contribuzione che consentissero l’accesso al trattamento pensionistico alla cessazione del rapporto o durante o al termine della mobilità; in subordine, dei lavoratori disponibili a non opporsi al recesso; e, in via residuale, l’applicazione dei criteri legali. Il Tribunale di Frosinone, nel procedimento disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, aveva dichiarato inefficace il licenziamento per la mancata puntuale indicazione, nella comunicazione finale del 30 ottobre 2015, delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, ma aveva escluso la tutela reintegratoria, risolto il rapporto e riconosciuto un’indennità risarcitoria pari a 22 mensilità dell’ultima retribuzione. Aveva inoltre ritenuto infondata la tesi del lavoratore secondo cui l’applicazione corretta dei criteri avrebbe portato al licenziamento di altri dipendenti. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 dicembre 2017, aveva rigettato il reclamo. In Cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., ha contestato l’interpretazione dell’accordo sindacale, sostenendo che il criterio pensionistico dovesse comprendere anche chi avesse i requisiti per la pensione anticipata o di anzianità e che la congiunzione «e» tra età e contribuzione dovesse essere intesa nel senso di «o»; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando l’affermazione secondo cui la pensione anticipata avrebbe inciso diversamente da quella di vecchiaia e avrebbe richiesto un’espressa previsione, poiché il raggiungimento dei limiti di età non garantisce il trattamento pensionistico massimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché prospettava una diversa lettura dell’accordo aziendale senza efficacemente censurare quella, plausibile e congruamente motivata, adottata dalla Corte d’appello sulla base del tenore letterale: il criterio pensionistico richiedeva la compresenza dei requisiti di età e contribuzione. La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto collettivo aziendale compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e priva di vizi logici o giuridici; quando il testo rivela con chiarezza e univocità la volontà comune, prevale il criterio letterale e non occorre ricorrere ad altri criteri ermeneutici. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la considerazione sulla diversa incidenza dei trattamenti pensionistici era svolta ad abundantiam, mentre la decisione poggiava autonomamente sulla lettura letterale dell’accordo; inoltre, la circostanza dedotta non era decisiva. La società è risultata vittoriosa in Cassazione. Il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    E tale interpretazione contestata è stata giustificata sulla base del “tenore letterale dell’accordo” e pertanto del criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza ed univocità la volontà comune delle parti, sicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti.

    Il criterio letterale prevale quando il testo dell’accordo esprime in modo chiaro e univoco la volontà comune, senza una divergenza residua tra formulazione negoziale e intento effettivo.

  • art. 1363 c.c.

    La Corte territoriale ha motivatamente escluso – come risulta dalle ragioni della decisione della Corte territoriale più sopra sintetizzate – che residuassero margini di ambiguità del significato dell’espressione usata dai partecipanti all’accordo tali da giustificare il ricorso a criteri ermeneutici diversi da quello letterale, per cui non vale appellarsi, come fa il ricorrente, a significati diversi che l’espressione avrebbe nell’uso corrente e anche in una sentenza della Corte costituzionale.

    Nel caso concreto, esclusa un’ambiguità del testo idonea a richiedere ulteriori criteri ermeneutici, non era possibile superare la lettura letterale prospettando significati alternativi dell’espressione.

  • art. 1366 c.c.

    E tale interpretazione contestata è stata giustificata sulla base del “tenore letterale dell’accordo” e pertanto del criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza ed univocità la volontà comune delle parti, sicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti.

    La Corte ha ritenuto che la lettura letterale dell’accordo fosse sufficiente perché chiara e univoca; non ha ravvisato ragioni residue che imponessero un’interpretazione correttiva fondata su altri criteri.

  • art. 1369 c.c.

    La Corte territoriale ha motivatamente escluso – come risulta dalle ragioni della decisione della Corte territoriale più sopra sintetizzate – che residuassero margini di ambiguità del significato dell’espressione usata dai partecipanti all’accordo tali da giustificare il ricorso a criteri ermeneutici diversi da quello letterale, per cui non vale appellarsi, come fa il ricorrente, a significati diversi che l’espressione avrebbe nell’uso corrente e anche in una sentenza della Corte costituzionale.

    La sentenza non ha applicato autonomamente il criterio di cui all’art. 1369 c.c.; ha ritenuto decisiva la chiarezza del testo e non giustificato il ricorso a significati alternativi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza consiste, infatti, in una diversa interpretazione del contenuto dell’accordo aziendale in questione e quindi del risultato interpretativo in sè. Ma esso spetta esclusivamente al giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, qualora sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici o giuridici.

    La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova interpretazione dell’accordo quando quella del giudice di merito sia congruamente motivata e priva di vizi logici o giuridici.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Inammissibile è il secondo motivo, che attiene ad una considerazione – quella secondo cui l’accomunamento sotto la medesima previsione di trattamenti pensionistici quale quello di vecchiaia e quello anticipato, che incidono sui beneficiari in modo assai diverso, avrebbe richiesto una previsione chiara ed espressa, per essere opponibile ai pensionandi per anzianità, che, al contrario di quelli per vecchiaia, avrebbero subito una decurtazione del trattamento pensionistico loro spettante in futuro – svolta ad abundantiam dalla sentenza impugnata, per cui la doglianza non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione di questa, che si regge autonomamente sulla ragione del decidere non efficacemente censurata con il primo motivo. In ogni caso la circostanza manca di decisività.

    La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando riguarda un argomento ad abundantiam e una circostanza priva di decisività, mentre la decisione resta fondata su un’autonoma ratio non efficacemente impugnata.

  • L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1

    La sentenza impugnata è stata cassata?

    La norma è menzionata nel testo come criterio residuale previsto dall’accordo sindacale, ma la Corte di cassazione non ne formula né applica un’interpretazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, dovuto se ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un accordo aziendale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se è plausibile, congruamente motivata e priva di vizi logici o giuridici; la mera contrapposizione di una diversa lettura della parte sollecita una revisione del merito non consentita.
  • Quando il tenore letterale di un accordo rivela con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti e non residuano divergenze tra testo e intento negoziale, il criterio letterale prevale e non occorre ricorrere a criteri ermeneutici ulteriori.
  • È inammissibile o comunque inidonea a determinare la cassazione la censura che investe un argomento svolto ad abundantiam, se la decisione si regge autonomamente su una ratio decidendi non efficacemente impugnata; il fatto dedotto deve inoltre essere decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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