Cassazione Civile, Ordinanza n. 13852/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dalla stabilizzazione di una collaboratrice esperta linguistica (C.E.L.) di lingua spagnola, già assunta a tempo determinato e poi stabilizzata a tempo indeterminato nell’ambito di una procedura prevista dall’ateneo. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice a conservare l’inquadramento nella qualifica di C.E.L., con applicazione della relativa disciplina contrattuale, economica e normativa, e aveva condannato l’università al pagamento delle differenze retributive per il servizio reso oltre il limite massimo di 500 ore previsto dalla contrattazione collettiva. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione, osservando che la stabilizzazione si era perfezionata proprio con riferimento allo speciale ruolo di C.E.L., già riconosciuto sin dalla prima assunzione, e che il regolamento di ateneo imponeva il riferimento all’ultima qualifica e categoria rivestite. In cassazione l’università ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 22, commi 1 e 3, del CCNL 13 maggio 2003 e dell’art. 1, commi 519 e ss., l. n. 296/2006, sostenendo che la stabilizzazione fosse avvenuta mediante la riserva di posti nella categoria D prevista dal contratto collettivo, con conseguente accettazione da parte della lavoratrice del diverso inquadramento e impossibilità di rivendicare dopo la stabilizzazione la qualifica di C.E.L. La controricorrente ha eccepito inoltre l’inammissibilità del ricorso per asserita inesistenza della notifica, effettuata presso il difensore del primo grado anziché presso quello del giudizio d’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità della notifica, qualificando il vizio come nullità sanata dalla costituzione della controricorrente. Nel merito ha ritenuto infondata la censura relativa all’interpretazione dell’art. 22 del CCNL 2003, chiarendo che la riserva di posti nelle categorie D ed EP era finalizzata ad agevolare l’uscita dalla precarietà dei C.E.L., ma non eliminava la figura del collaboratore esperto linguistico né imponeva la loro trasformazione in altra categoria; ha inoltre affermato che la l. n. 296/2006 consente la stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti, senza escludere i C.E.L., essendo la categoria prevista e tuttora vigente. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le ulteriori doglianze presupponevano una diversa ricostruzione dei fatti, incompatibile con l’accertamento compiuto dai giudici di merito, i quali avevano accertato che la stabilizzazione si era perfezionata nel profilo di C.E.L. già posseduto. L’università è stata condannata alle spese di cassazione, distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
è stato utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo; la Corte ha distinto tale vizio dalla contestazione della ricostruzione del fatto, riservata al merito.
la notificazione del ricorso eseguita presso il difensore domiciliatario del primo grado anziché presso quello dell’appello integra nullità, non inesistenza, e può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria.
art. 4 d.l. 21 aprile 1995 n. 120, conv. in l. 21 giugno 1995 n. 236
consente l'assunzione dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, con contratto a tempo indeterminato o determinato
la disposizione disciplina la figura del C.E.L. e rinvia alla contrattazione collettiva per il rapporto; non osta alla stabilizzazione né esclude l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato nel profilo di C.E.L.
art. 51 CCNL 21 maggio 1996
è richiamato come fonte che disciplina compiutamente il rapporto dei collaboratori esperti linguistici, incluse mansioni, orario e trattamento retributivo.
art. 22, comma 3, CCNL 13 maggio 2003
I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL hanno diritto ad una riserva di posti che le Università, nelle categorie D e EP dell'area tecnico-scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere dall'1.1.2003.
la riserva di posti è letta come misura di agevolazione alla stabilizzazione dei C.E.L. e non come soppressione della categoria o obbligo di inquadramento definitivo in D o EP.
art. 1, comma 519, l. n. 296/2006
consente la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale a tempo determinato in possesso dei requisiti, senza escludere i collaboratori esperti linguistici.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, precisando che l’esenzione generale non opera per gli enti pubblici autonomi, ancorché assistiti dall’Avvocatura dello Stato.
art. 22, commi 1 e 3, CCNL 13 maggio 2003
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’inquadramento nelle categorie D ed EP; la Corte ne esclude l’interpretazione pretesa dall’università.
Massime di principio
- La stabilizzazione del personale non dirigenziale va effettuata nel profilo professionale effettivamente posseduto al momento della procedura, salvo diversa previsione normativa o contrattuale espressa.
- La previsione di riserve di posti in categorie diverse da quella di appartenenza del personale precario non comporta, di per sé, la trasformazione automatica del profilo originario in un nuovo inquadramento definitivo.
- Quando la censura di legittimità mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se formalmente prospettato come violazione di legge.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il difensore del grado precedente, anziché presso quello del grado di appello, integra normalmente nullità sanabile e non inesistenza.
- Per censurare utilmente una violazione di legge o di contratto collettivo è necessario indicare la norma asseritamente violata e spiegare in modo puntuale in che senso la decisione impugnata se ne discosti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13799/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13802/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13819/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13820/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13831/2023 del 19/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13833/2023 del 19/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →