Cassazione Civile, Ordinanza n. 06059/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria delle lavoratrici. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero processo per la complessità della questione giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Tre dipendenti avevano impugnato l'esclusione da una selezione interna indetta dall'ente per il riconoscimento della posizione economica C4. La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la clausola dell'accordo di programma e quella del bando che escludevano dalla procedura i dipendenti che avessero già conseguito un passaggio economico o una progressione tra aree a seguito di precedenti selezioni, perché in contrasto con il CCNL del comparto enti pubblici non economici del 1.10.2007. L'ente ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del CCNL, dell'accordo integrativo e dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la contrattazione integrativa poteva legittimamente introdurre limiti e requisiti di partecipazione alla progressione economica, e che il criterio della pregressa esperienza/anzianità non era in contrasto con la disciplina nazionale ma ne costituiva una concreta attuazione sistematica.
Norme richiamate
art. 12 CCNL 1.10.2007 comparto enti pubblici non economici
"alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere ... un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito"
la progressione economica deve essere collegata alla maggiore professionalità progressivamente acquisita dal dipendente.
art. 13 CCNL 1.10.2007 comparto enti pubblici non economici
"il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite"; "combinati e ponderati"; "evitare l'identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici"
i criteri selettivi vanno interpretati in modo sistematico e combinato; la permanenza nel livello economico precedente può rilevare come indice di esperienza, purché non assuma valore esclusivo o preponderante.
art. 22 CCNL 1.10.2007 comparto enti pubblici non economici
"criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni"
rimette alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali e consente di disciplinare anche le condizioni e i requisiti di partecipazione alle procedure selettive interne.
art. 40 comma 3-quinquies d.lgs. n. 165/2001
la nullità degli accordi integrativi opera solo per contrasto con vincoli specifici posti dalla contrattazione nazionale; nella specie tale contrasto non è stato ravvisato.
la contrattazione integrativa si svolge nei limiti fissati dal contratto nazionale, ma il limite rilevante è quello dei vincoli espressi e specifici della fonte superiore.
le clausole contrattuali collettive devono essere interpretate complessivamente e sistematicamente, non isolatamente.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 97 Cost.
non è violato dalla previsione che valorizzi l'esperienza maturata come criterio di selezione interna.
art. 63 comma 5 d.lgs. n. 65/2001
citato nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche del pubblico impiego contrattualizzato, il contratto collettivo nazionale può demandare alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali e delle condizioni di partecipazione alle selezioni interne.
- La nullità dell'accordo integrativo per contrasto con il contratto collettivo nazionale richiede la violazione di vincoli specifici e non può essere affermata in modo generico quando la fonte nazionale rinvii alla disciplina integrativa.
- I criteri di selezione per lo sviluppo economico del personale vanno letti in modo sistematico: esperienza, competenze e permanenza nel livello di provenienza possono essere combinati, senza attribuire a uno solo di essi rilievo esclusivo o preponderante.
- La clausola che escluda dalla selezione chi abbia già fruito di una precedente progressione può essere legittima se costituisce attuazione della disciplina collettiva di rango superiore e non introduce un vincolo vietato da essa.
- Quando la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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