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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01418/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio un condomino sostenendo che, dopo l'acquisto di due posti auto, questi li avesse chiusi con un portone basculante oltrepassando il limite della proprietà esclusiva di circa 50 cm per tutta la lunghezza dell'area, occupando così parte del suolo comune e rendendo più difficoltose le manovre degli altri condomini. Il tribunale aveva ordinato un ridimensionamento dell'opera, imponendo di arretrare il portone di 39 cm; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il condomino ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1102 c.c., sostenendo che la modifica rientrasse nel pari uso della cosa comune e che la limitazione fosse modesta e non lesiva del pari diritto altrui. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., richiamando il preavviso dato all'amministratore, la propria buona fede e la convinzione di realizzare un intervento di scarsa incidenza, anche in rapporto ad altre distanze presenti nel complesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente costruito come censura di violazione di legge, mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui l'uso esclusivo dell'area da parte del condomino riduceva apprezzabilmente la fruibilità del bene comune, soprattutto per i proprietari dei box antistanti. Ha inoltre escluso l'accoglibilità del secondo motivo perché i fatti indicati non erano decisivi e, soprattutto, perché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni di fatto; pertanto, nel regime dell'art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c., non era esperibile il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Il condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso; la valutazione della lesione del pari uso, quando dipende da un accertamento in fatto, non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo nei limiti consentiti dal vigente parametro di legittimità e non quando la censura miri a riesaminare il merito della controversia.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nei casi di applicabilità ratione temporis della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia condominiale, l'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. è illecito quando l'opera o la modifica realizzata da un singolo comporti una riduzione apprezzabile della fruibilità del bene comune per gli altri partecipanti.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a richiamare astrattamente l'art. 1102 c.c. se, in realtà, mira a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito sulla concreta incidenza dell'opera sulle modalità di uso comune.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito e non è proponibile quando la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto nei casi soggetti all'art. 348-ter c.p.c.
  • La buona fede soggettiva o il preavviso dato all'amministratore non bastano, da soli, a legittimare un uso esclusivo della cosa comune se l'intervento eccede i limiti del pari uso consentito agli altri condomini.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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