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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15357/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per due episodi di detenzione/cessione di stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione, contestando: 1) la motivazione sull'affermazione di responsabilità, deducendo formalmente vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 2) la motivazione sulla pena, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 81 c.p. In memoria la difesa ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che il secondo motivo censurasse inammissibilmente la congruità della pena, il diniego delle attenuanti generiche e l'aumento per continuazione, tutti profili sorretti da motivazione logica e coerente in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità sostanzialmente sollecitavano una nuova valutazione del fatto e delle prove, mentre quelle sulla pena non denunciavano un vizio di legittimità ma una critica alla discrezionalità del giudice di merito. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per due episodi di condotta in materia di stupefacenti; la motivazione di merito è stata ritenuta congrua sia sull'an della responsabilità sia sulla base della gravità del fatto e del quantitativo di droga.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla valutazione della prova; la Corte ha osservato che la doglianza mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e non denunciava un vero vizio di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché sorretto dall'assenza di elementi positivi e dalla gravità della condotta; non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 132 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la pena congruamente motivata e non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione ai criteri di commisurazione della pena; i giudici di merito hanno valorizzato gravità del fatto, modalità della condotta, intensità del dolo e preordinazione dei mezzi.

  • art. 81 c.p.

    richiamato dalla difesa per il vincolo della continuazione; l'aumento di pena è stato ritenuto sorretto da motivazione puntuale e coerente con la struttura della condotta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica, coerente e basata su criteri di inferenza non manifestamente illogici; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi elementi negativi del fatto e l'assenza di dati positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
  • La determinazione della pena e dell'aumento per continuazione è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di palese illogicità; non è ammissibile una mera contestazione della congruità della pena entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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