Cassazione Civile, Sentenza n. 18555/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione per l’imposta di registro dovuta su una sentenza civile che aveva condannato una società debitrice al pagamento di una somma rilevante oltre agli interessi moratori. L’Ufficio aveva assoggettato a imposta, oltre alla sorte capitale, anche gli interessi di mora maturati fino alla data di notifica dell’avviso. La società aveva impugnato l’atto sostenendo che, essendo stata ammessa a concordato preventivo, gli interessi moratori non potevano maturare oltre la data di presentazione della domanda di concordato, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002 e degli artt. 169 e 55 l.fall. La CTR aveva invece ritenuto che la sospensione degli interessi operasse solo dalla omologa del concordato, valorizzando l’analogia con la disciplina del fallimento. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme citate, sostenendo che il termine corretto per arrestare il computo degli interessi fosse la data di presentazione della domanda di concordato, non quella di omologa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. La Corte ha stabilito che, per le procedure di concordato preventivo iniziate anteriormente al d.lgs. n. 14 del 2019, il concordato deve ritenersi "aperto" con la presentazione della domanda; da tale momento non sono più dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002
«Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore»
L’esclusione della disciplina sugli interessi moratori commerciali si applica alle procedure concorsuali in quanto tali; per il concordato preventivo il momento rilevante è la presentazione della domanda, che segna l’apertura della procedura.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002
Prevede l’automatica decorrenza degli interessi moratori in misura prestabilita, senza necessità di costituzione in mora del debitore, in deroga alla disciplina codicistica generale.
È richiamato per evidenziare che il d.lgs. n. 231 del 2002 deroga alla regola generale della costituzione in mora.
Nel concordato preventivo rende applicabili, dalla data della domanda, le disposizioni tra cui quelle in materia di sospensione degli interessi.
La sospensione del corso degli interessi opera nel fallimento dalla dichiarazione, ma nel concordato, per effetto del rinvio dell’art. 169 l.fall., gli effetti si producono dalla presentazione della domanda.
È richiamato nel quadro degli effetti della procedura concorsuale e della cristallizzazione della massa.
Regola gli effetti della presentazione del ricorso per concordato, compreso il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari ed esecutive.
La domanda di concordato, anche nelle forme con proposta e piano depositati successivamente, resta il momento iniziale della procedura e viene pubblicata nel registro delle imprese.
È richiamato per descrivere il decreto con cui il tribunale dichiara aperta la procedura e dispone gli adempimenti conseguenti.
È menzionato nel rinvio operato dall’art. 169 l.fall. alle norme applicabili dalla data della domanda di concordato.
artt. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 l.fall.
Sono richiamati come ulteriori disposizioni rese applicabili al concordato dall’art. 169 l.fall.
È indicato come corrispondente attuale dell’art. 55 l.fall., senza incidere sul caso deciso perché la procedura era anteriore al Codice della crisi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo iniziato sotto il regime della legge fallimentare, gli effetti di sospensione del corso degli interessi richiamati dall’art. 169 l.fall. decorrono dalla presentazione della domanda di concordato, non dalla omologa.
- L’esclusione della disciplina degli interessi moratori prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002 per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte si applica anche al concordato preventivo, poiché il termine di apertura coincide con il deposito della domanda.
- La disciplina del fallimento non può essere trasposta in modo meccanico al concordato quanto al dies a quo della sospensione degli interessi: nel fallimento il momento rilevante è la dichiarazione, nel concordato è la domanda.
- Quando il giudice di merito applica una decorrenza degli interessi incompatibile con il combinato disposto delle norme concorsuali e del d.lgs. n. 231 del 2002, la decisione è cassabile e, se non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito.
- La domanda di concordato, anche se accompagnata o seguita dal deposito di proposta, piano e documenti, resta il momento unificato di avvio della procedura ai fini degli effetti protettivi e della sospensione degli interessi.
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