Cassazione Penale, Ordinanza n. 11140/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, resa in giudizio abbreviato, nei confronti dell'imputato per coltivazione di piante di cannabis punita ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice, sostenendo che si trattasse di coltivazione di tipo domestico; 2) la violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare la particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato in relazione a censure manifestamente infondate e privo di specifici rilievi critici rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la natura domestica della coltivazione, valorizzando la presenza di sette piante di cannabis e di un principio attivo già prodotto, per un totale di 111 dosi, dato incompatibile con l'uso personale esclusivo e indicativo di una coltivazione non rudimentale ma svolta in forma sistematica. Ha inoltre osservato che il motivo sull'art. 131-bis c.p. era meramente assertivo, senza indicare le concrete condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, mentre la coltivazione non era di scarsa rilevanza. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La coltivazione di piante di cannabis è stata ricondotta alla fattispecie incriminatrice; la natura domestica o meno della coltivazione va valutata in concreto, e nel caso specifico la presenza di più piante e di principio attivo già prodotto ha escluso un uso personale esclusivo e la rudimentalità dell'attività.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo apodittico: il ricorrente deve indicare le concrete condizioni applicative, e la sua esclusione è coerente con una coltivazione di non scarsa rilevanza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
È richiamata ai fini della verifica della sussistenza o meno di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e, quindi, della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesta la qualificazione della coltivazione di cannabis come non domestica deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La natura domestica o rudimentale della coltivazione va esclusa quando emergano elementi oggettivi di una produzione non occasionale o sistematica, come il numero delle piante e la disponibilità di principio attivo già ricavato, incompatibili con un uso personale esclusivo.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una motivazione concreta sulle condizioni che ne giustificherebbero il riconoscimento; non è sufficiente richiamare astrattamente la norma.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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