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Ordinanza

Ordinanza n. 2694/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIA SOSPENSIVA E/O CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI PIU’ IDONEE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 1, COD. PROC. AMM.: a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico al minore per l’a.s. in corso; b) del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025-26, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o a quelle necessarie per l’integrazione scolastica del minore diversamente abile; c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\02\2026: PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA CONCESSIONE DI DECRETO CAUTELARE ANCHE INDAUDITA ALTERA PARTE E/O SOSPENSIVA: del Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2025 – 26, datato 12.02.206 ed esibito a seguito d’istanza d’accesso documentale, nella parte in cui si attribuiscono, al minore, n. 11 ore settimanali, a fronte delle 30 ore di frequenza scolastica del medesimo; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni atto utile;

Giustizia amministrativa202600939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame del PEI e l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica del minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio principale, integrato da motivi aggiunti, riguarda l'assegnazione al minore di 11 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico indicato in 30 ore, e il diritto a un sostegno commisurato alle effettive esigenze di integrazione scolastica. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all'istituto scolastico di riesaminare il PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e di assegnare le ore necessarie. La parte ricorrente ha successivamente dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante il termine perentorio di sette giorni stabilito dall'ordinanza cautelare collegiale del 23 marzo 2026, chiedendo l'adozione di misure attuative e la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione scolastica non ha riferito alcuna ragione giustificativa del persistente inadempimento.

La decisione

Il TAR accoglie l'istanza di esecuzione ex art. 59 c.p.a. e dispone misure attuative dell'ordinanza cautelare non eseguita. Reitera all'amministrazione scolastica, in particolare al dirigente dell'istituto, l'ordine di riesaminare il PEI 2025/2026 e di assicurare concretamente al minore la fruizione delle ore di sostegno previste nel PEI così riformulato, entro l'ulteriore termine perentorio e improrogabile di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario delegato, con il compito di provvedere in luogo dell'amministrazione agli adempimenti necessari per il riesame del PEI e per l'effettiva fruizione delle ore di sostegno. Il compenso eventuale del commissario è posto a carico dell'amministrazione scolastica. Le amministrazioni resistenti sono inoltre condannate in solido al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per spese e compensi della fase, con attribuzione al difensore antistatario. Resta confermata la fissazione dell'udienza pubblica di merito per febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta nel giudizio principale.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito il fondamento della misura cautelare monocratica adottata in precedenza, in ragione dell'estrema gravità e urgenza della situazione.

  • art. 59 c.p.a.

    Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese.

    Consente al giudice amministrativo, in caso di mancata esecuzione di una misura cautelare, di adottare prescrizioni attuative esercitando i poteri del giudizio di ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la regolazione delle spese.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Richiamato nella precedente valutazione cautelare quale elemento della situazione di handicap del minore.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore della ricorrente che ne aveva dichiarato l'anticipazione.

Massime di principio

  • L'art. 59 c.p.a. consente di chiedere al TAR misure attuative quando una misura cautelare non sia stata eseguita, integralmente o parzialmente; in tale sede il giudice può esercitare i poteri propri dell'ottemperanza, compresa la reiterazione dell'ordine, l'assegnazione di un ulteriore termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire un'ordinanza cautelare, in assenza di una giustificazione riferita in giudizio, legittima l'adozione di misure sostitutive finalizzate a rendere effettiva la tutela cautelare.
  • Nelle controversie relative al sostegno scolastico, l'amministrazione deve riesaminare il PEI e assicurare concretamente un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze di piena integrazione scolastica dell'alunno, secondo quanto deliberato nel PEI riformulato.
  • Il commissario ad acta può essere nominato con efficacia subordinata al decorso infruttuoso di un ulteriore termine assegnato all'amministrazione inottemperante; il relativo compenso può essere posto preventivamente a carico dell'amministrazione che ha reso necessaria la nomina.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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