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Ordinanza

Ordinanza n. 2479/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del Verbale di Asta n. 63297 del 3 febbraio 2026, (rep.28770, Raccolta n. 18574) redatto dal Notaio Sebastiano Panzarella, con cui è stata disposta l'esclusione dell'offerta del ricorrente e l'aggiudicazione provvisoria del Lotto 022C/00147/001/CVI/01 - XIV Bando ISMEA in favore del controinteressato Umberto Chiaravalloti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, i Criteri di Vendita approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione ISMEA n. 15 del 22 aprile 2024, e ogni eventuale determinazione di aggiudicazione definitiva che dovesse essere adottata dal Direttore Generale di ISMEA.

Giustizia amministrativa202603990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di asta recante l'esclusione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria di un lotto in favore di un controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale d'asta con cui era stata esclusa la sua offerta, pari a 26.110,00 euro, rispetto a una base d'asta di 259.000,01 euro, e disposta l'aggiudicazione provvisoria del lotto in favore di un controinteressato. Ha sostenuto che l'importo offerto fosse frutto di un mero errore materiale e che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, inclusi il bando, il disciplinare e i criteri di vendita.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il verbale del seggio di gara avesse natura infraprocedimentale ed endoprocedimentale e non fosse autonomamente lesivo, in quanto non idoneo, di per sé, a produrre una lesione attuale nella sfera giuridica del ricorrente. Ne è derivata la mancanza, allo stato degli atti, dell'attualità del danno lamentato e quindi l'insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare. Il TAR non ha definito nel merito la questione relativa all'errore materiale né quella sull'obbligo di soccorso istruttorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per mancanza di attualità del danno derivante dall'atto impugnato.

Massime di principio

  • Il verbale del seggio di gara, quale atto endoprocedimentale e infraprocedimentale, non è autonomamente impugnabile quando non sia di per sé idoneo a produrre una lesione attuale nella sfera giuridica del concorrente.
  • La tutela cautelare non può essere accordata in assenza di un danno attuale derivante dall'atto impugnato, anche quando il ricorrente deduca l'illegittimità della propria esclusione e l'omessa attivazione del soccorso istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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