Ordinanza n. 2478/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del giudizio di non idoneità alla prova scritta sostenuta dal Sig. -OMISSIS- relativamente il Concorso per titolo ed esami al fine del reclutamento di 16 (sedici) Sottotenenti in servizio permanente nel Ruolo Speciale del Corpo di Commissariato dell’esercito; - del verbale della Commissione esaminatrice n.6/2026, nella parte in cui si attribuisce il giudizio di non idoneità all'elaborato del ricorrente. - della graduatoria finale di merito del suddetto concorso emanata con decreto prot. M_D AB05933 DE12026 0000224 del 10.03.2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati idonei vincitori; - Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova scritta, verbale della commissione esaminatrice e graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 16 sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella prova scritta del concorso, il verbale della commissione esaminatrice relativo alla correzione dell’elaborato e la graduatoria finale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione dell’elaborato e, in particolare, la ritenuta illegittimità del giudizio tecnico espresso dalla commissione. Il ricorso deduceva elementi ritenuti idonei a mettere in discussione la valutazione, ma il provvedimento non ne specifica analiticamente il contenuto. La questione cautelare concerneva quindi il fumus boni iuris del ricorso, alla luce dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni riconducibili alla discrezionalità tecnica e dell’idoneità del voto numerico a motivare il giudizio concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un sommario esame, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, poiché gli elementi dedotti non apparivano prima facie idonei a evidenziare manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti nell’operato della commissione, tenuto conto della natura tecnico-discrezionale della valutazione e della votazione concretamente riportata dal candidato. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio tecnico-discrezionale, l’attribuzione di un voto numerico, in presenza di criteri di massima predeterminati dalla commissione; nella specie, tali criteri risultavano previamente individuati e richiamati nel verbale relativo alle operazioni di correzione. Non ricorrendo quindi i presupposti cautelari previsti dall’art. 55 c.p.a., la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per l’accoglimento della proposta istanza cautelare
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto; nel caso concreto il TAR ha ritenuto mancante un sufficiente fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione di una valutazione concorsuale riconducibile alla discrezionalità tecnica non presenta sufficiente fumus boni iuris quando gli elementi dedotti non evidenzino prima facie manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
- L’attribuzione di un voto numerico può integrare una motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale della commissione di concorso quando siano stati previamente predeterminati criteri di massima di valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione esaminatrice non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma resta circoscritto alla verifica di profili manifesti di irragionevolezza o di travisamento fattuale.
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