Ordinanza n. 923/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 151/2023
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 151/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, consistente nella mancata prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e del decorso dello spatium deliberandi di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Secondo il giudice, tale termine deve essere decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro riconosciute da una pronuncia giudiziale esecutiva.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato che dagli atti non risulta prodotta la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero né quella del decorso del termine di centoventi giorni concesso all’amministrazione per adempiere. Poiché tale adempimento e tale decorso temporale costituiscono una condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile. Prima di adottare una decisione, il Collegio ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare documenti e memorie sul rilievo d’ufficio, rinviando la causa alla camera di consiglio dell’11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine di centoventi giorni concesso all’amministrazione pubblica per adempiere agli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziali esecutive deve decorrere dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione e costituisce condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di documenti e memorie sulla questione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme riconosciute da una pronuncia giudiziale esecutiva, è necessario che il titolo sia stato notificato all’amministrazione presso la sua sede reale e che sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- La notificazione del titolo esecutivo e il decorso dello spatium deliberandi costituiscono condizioni di ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo a obblighi pecuniari della pubblica amministrazione.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di documenti e memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 922/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2476/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2477/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2478/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2479/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 27 apr 2026Ordinanza n. 2480/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →