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Ordinanza

Ordinanza n. 2477/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento n. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 17.02.2026, notificato il 19.02.2026 e di ogni atto presupposto, collegato e/o conseguente, contenente il diniego del trasferimento temporaneo in accoglimento dei benefici di cui all'art. 42-bis, D. Lgs. 151/01.

Giustizia amministrativa202603446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso sedi della Regione Campania

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo aveva escluso la vacanza e disponibilità di un posto compatibile con il ruolo e grado del militare. Per le sedi di Avellino, Ischia, Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Serre, l’Amministrazione si era limitata a rilevare che non era prevista la specifica posizione organica di “Operatore CBNR” posseduta dall’istante. Per le altre sedi aveva richiamato l’integrale copertura delle posizioni organico-retributive della categoria graduati oppure la mancata previsione di posizioni organiche per tale categoria. Il ricorrente ha contestato, in sostanza, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, poiché il presupposto normativo della disponibilità di un posto di corrispondente posizione retributiva non richiede l’esatta corrispondenza con il profilo professionale svolto nella sede di provenienza, ma impone una verifica più ampia circa la possibilità di un proficuo impiego in funzioni riconducibili al ruolo e al grado rivestiti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nella fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris e ha accolto l’istanza limitatamente alle sedi di Avellino, Ischia, Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Serre. Il Collegio ha affermato che l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, applicabile anche al personale militare in ragione delle specificità richiamate dall’art. 1493 COM, presuppone: a) la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la sede richiesta, da valutare in senso ampio e non mediante la sola verifica dell’identità dello specifico profilo professionale; b) l’assenza di casi o esigenze eccezionali, connesse a particolari carenze di organico presso l’ente di appartenenza, ostative al trasferimento, tenendo conto della temporaneità della misura. A tali presupposti corrisponde un dovere dell’Amministrazione di svolgere un’adeguata verifica istruttoria e di motivare l’eventuale diniego. Per le sei sedi indicate, il diniego era invece fondato esclusivamente sull’assenza della specifica posizione di “Operatore CBNR”, senza accertare la possibilità di un utile impiego del militare in altro incarico conforme al ruolo e al grado. Il provvedimento è stato quindi ritenuto carente di approfondimento istruttorio e motivazionale. L’Amministrazione è stata onerata di riesaminare la posizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 25 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva

    La disponibilità del posto deve essere valutata in senso ampio: non è necessaria l’esatta corrispondenza con la specifica professionalità e le mansioni svolte nella sede di provenienza, essendo sufficiente la possibilità di un proficuo impiego in un incarico conforme al ruolo e al grado ricoperti.

  • art. 1493 d.lgs. 66/2010 (COM)

    La disposizione è richiamata quale base per l’applicazione al personale militare della misura di sostegno alla genitorialità prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, tenendo conto delle specificità del relativo ordinamento.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    La disciplina speciale richiamata dalla norma riguarda il personale delle forze di polizia e non si applica al graduato dell’Esercito italiano.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini dell’assegnazione temporanea del dipendente con figli minori di tre anni ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il requisito della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva non implica l’identità dello specifico profilo professionale o delle mansioni svolte nella sede di provenienza.
  • La verifica della disponibilità del posto deve considerare l’intero spettro delle funzioni riconducibili al ruolo e al grado del dipendente, accertando se nella sede richiesta sia possibile un suo proficuo impiego in un incarico diverso ma compatibile con tali elementi.
  • Anche quando l’istanza proviene da personale militare, l’Amministrazione deve verificare concretamente i presupposti dell’assegnazione temporanea e motivare il diniego sulla base di un’istruttoria riferita sia alla disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva sia all’eventuale esistenza di casi o esigenze eccezionali presso l’ente di appartenenza.
  • Un diniego fondato esclusivamente sull’assenza, presso la sede richiesta, della specifica posizione organica rivestita dal militare è carente di istruttoria e motivazione se non esamina anche la possibilità di un utile impiego in altre funzioni compatibili con il ruolo e il grado.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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