Ordinanza n. 2476/2026 - Roma, Sezione 1B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dei sopracitati Ministeri in relazione alla richiesta di intervento avanzata nei termini di cui al ricorso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\1\2026: per l’annullamento del provvedimento di svincolo da parte dei ministeri resistenti e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti (identificati con le note del Ministero della difesa e del MIMIT come affare legale -OMISSIS- del 24.10.2025 nelle note depositate il 22.12.2025)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del 9 marzo 2026, di cui è stata chiesta la revoca o modifica ai sensi dell'art. 58 c.p.a., nonché, nel giudizio principale, il silenzio-inadempimento dei Ministeri e il provvedimento di svincolo
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dei Ministeri e, con motivi aggiunti, l'annullamento del provvedimento di svincolo, il ricorrente ha presentato un'istanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a. chiedendo la fissazione di una nuova udienza cautelare e la riforma o modifica dell'ordinanza cautelare del 9 marzo 2026. Ha dedotto di avere acquisito successivamente la conoscenza di una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2026, ritenendo che essa contenesse un nulla osta all'apposizione del regime di segretezza richiesto nei confronti dei Ministeri. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza per l'insussistenza dei presupposti dell'art. 58 c.p.a. Il giudice ha inoltre esaminato il contenuto della nota e della comunicazione dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che il nulla osta riguardava il patrocinio legale ai sensi dell'art. 44 r.d. n. 1611/1933, e non l'attivazione del regime di segretazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. In primo luogo, ha ritenuto insussistenti i presupposti di ammissibilità, poiché il ricorrente non aveva dimostrato il momento della conoscenza sopravvenuta del documento anteriore all'ordinanza cautelare. Dagli atti risultava infatti che l'esistenza della nota del 19 gennaio 2026 e il riferimento al nulla osta della Presidenza del Consiglio erano già conosciuti dal ricorrente al momento della ricezione della comunicazione dell'Avvocatura generale dello Stato. Il giudice ha poi ritenuto l'istanza comunque infondata nel merito, poiché il nulla osta riguardava l'assunzione del patrocinio legale ai sensi dell'art. 44 r.d. n. 1611/1933 ed era conforme al diniego dell'Avvocatura generale, non già la richiesta di attivazione del regime di segretezza. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
Le parti possono … chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
La revoca o modifica della misura cautelare collegiale presuppone un mutamento delle circostanze oppure la deduzione di fatti anteriori conosciuti successivamente; in quest'ultima ipotesi l'istante deve provare il momento della conoscenza sopravvenuta.
art. 44 r.d. n. 1611/1933
Il nulla osta della Presidenza del Consiglio richiamato negli atti riguardava l'assunzione del patrocinio legale, non l'apposizione del regime di segretezza.
Massime di principio
- La revoca o modifica di un provvedimento cautelare collegiale ai sensi dell'art. 58 c.p.a. è ammissibile solo in presenza di un mutamento delle circostanze o di fatti anteriori conosciuti dopo l'adozione del provvedimento; chi propone l'istanza deve provare il momento della conoscenza sopravvenuta.
- Non integra un fatto sopravvenuto idoneo a fondare l'istanza ex art. 58 c.p.a. la successiva acquisizione materiale di un documento anteriore quando dagli atti risulti che la sua esistenza e il suo contenuto essenziale erano già noti alla parte prima dell'adozione del provvedimento cautelare.
- Anche quando l'istanza ex art. 58 c.p.a. sia ammissibile, essa deve essere respinta se il documento invocato non dimostra il presupposto sostanziale posto a fondamento della richiesta di modifica della misura cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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