Ordinanza n. 922/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 59/2023
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto somme di denaro. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità: non risulta prodotta la prova della notificazione della sentenza munita di formula esecutiva presso la sede reale dell'amministrazione, né la prova del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che, secondo la disciplina applicabile e la giurisprudenza richiamata, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sua sede reale e il decorso di 120 giorni dalla notificazione costituiscono condizioni per promuovere il giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme di denaro. Poiché tali circostanze non risultano documentate, il ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare documenti e memorie sul rilievo d'ufficio, rinviando la causa alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per adempiere alle obbligazioni pecuniarie derivanti da pronunce giudiziali esecutive rileva anche ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza; occorre la notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine prima di attivare il giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di depositare documenti e memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di una pronuncia giudiziale esecutiva, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni di ammissibilità dell'azione.
- Il termine di 120 giorni per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione deve decorrere da una notificazione idonea a porre l'amministrazione nella conoscenza effettiva della pretesa esecutiva; la mera produzione del titolo senza prova della notificazione presso la sede reale e del decorso del termine non dimostra l'ammissibilità del ricorso.
- Prima di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire mediante il deposito di documenti e memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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