Cassazione Civile, Ordinanza n. 08054/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una società cessionaria di un credito già appartenuto a un istituto bancario per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, di una compravendita del 2 agosto 2004 con cui un soggetto ha venduto alla figlia il suo unico immobile sito in Napoli. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda e ha dichiarato l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: con il primo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'intervenuto fallimento personale del debitore e le sue implicazioni; con il secondo hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 51 e 52 l. fall. e dell'art. 41, comma 2, t.u.b., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo acquirente da presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza considerare la complessa situazione esecutiva e concorsuale del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che, in tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche in capo al terzo; tale prova può essere raggiunta per presunzioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito se motivato. La Corte ha inoltre ribadito che l'azione revocatoria non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche tramite una modifica qualitativa della garanzia patrimoniale. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva valorizzato correttamente il rapporto padre-figlia, l'alienazione dell'unico immobile del debitore e la successiva gestione delle posizioni creditorie da parte dell'acquirente, elementi idonei a sorreggere il ragionamento presuntivo. Le doglianze dei ricorrenti sono state considerate una richiesta di nuovo esame del merito e della prova, inammissibile in sede di legittimità. Condanna dei ricorrenti in solido alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il fondamento dell'azione revocatoria ordinaria; per gli atti successivi al sorgere del credito è richiesta la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo acquirente
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che la prova della scientia fraudis può essere fornita anche per presunzioni
richiamato in tema di presunzioni semplici; la valutazione dell'indizio e della inferenza logica spetta al giudice di merito
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte conferma che il ragionamento presuntivo è censurabile in cassazione solo se illogico o non congruamente motivato
richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica autonoma applicazione da parte della Corte
richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica autonoma applicazione da parte della Corte
richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica autonoma applicazione da parte della Corte
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché la doglianza mira in realtà a un riesame del merito
invocato per violazione di legge; la Corte ritiene che la censura si risolva in una contestazione del giudizio di fatto e delle presunzioni valutate dal merito
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è necessario provare la consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie in capo al debitore e, negli atti onerosi, anche in capo al terzo acquirente.
- La prova della consapevolezza pregiudizievole può essere raggiunta mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati dal giudice di merito con motivazione congrua; il controllo di legittimità non consente una rivalutazione autonoma del materiale probatorio.
- Ai fini della revocatoria ordinaria non occorre la completa incapienza patrimoniale del debitore: è sufficiente che l'atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, anche quando determini una modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale.
- Il vincolo parentale tra debitore e terzo acquirente può costituire un elemento presuntivo rilevante per dimostrare la scientia fraudis del terzo, soprattutto quando l'atto comporti lo spossessamento dell'unico bene immobile del debitore.
- In cassazione non è ammissibile trasformare la denuncia di omesso esame o violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle presunzioni compiute dal giudice di merito.
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